Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35860 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35860 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCI DANIELE N. IL 03/10/1981
RICCI GIANFRANCO N. IL 15/06/1953
avverso la sentenza n. 8348/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 25/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

RICCI Daniele e RICCI Gianfranco ricorrono contro la sentenza

d’appello specificata in epigrafe, che confermava la loro condanna per concorso nei
reati previsti dagli artt. 337 e 612 cod. pen., e denunciano:
1. vizio di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza per i reati di minaccia grave in danno di Pisani Paolino, atteso che la. presunta persona offesa

2.

sopravvenuta prescrizione dei reati, che sarebbe maturata il 14.11.2013.

§2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la

sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici ed errori giuridici, ha argomentato che dalla dettagliata testimonianza dell’appuntato Biasiucci che aveva assistito al fatto, emergeva la prova sicura delle gravi minacce profferite nei confronti di
Pisani, il quale aveva omesso di riferirle soltanto per paura.
L’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un validò rapporto
di impugnazione e preclude pertanto di rilevare e dichiarare la cause di estinzione del
reato maturate dopo la pronuncia della sentenza impugnata (Cass., Sez. U.,
22.11.2000 n. 32, De Luca, rv 217226).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille per ciascuno alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro per ciascuno
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.

ha negato l’accadimento del fatto;

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