Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35860 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35860 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANNINA MASSIMO N. IL 06/08/1972
BUCAIDA PIETRO N. IL 14/02/1980
avverso la sentenza n. 3112/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Mannina Massimo e Bucaida Pietro

N.R.G. 33796/2012

Considerato che:
L’Avvocato Michele Magaddino — quale difensore di Mannina Massimo
e Bucaida Pietro – ricorre avverso la sentenza, in data 12.06.2012, della
Corte di Appello di Palermo, confermativa della sentenza di primo grado con

la quale gli imputati erano stati condannati — per il reato di furto aggravato alla pena di mesi 10 di reclusione ed € 400,00 di multa; il difensore dei
ricorrenti, chiedendone l’annullamento, denuncia la carenza di motivazione in
ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 del cod. penale.
Il ricorso è, con evidenza, privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’ali 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte
dal Giudice di secondo grado, che non risultano viziate da illogicità manifeste
e sono esaustive, avendo risposto correttamente a tutte le doglianze
contenute nell’appello e avendo ben evidenziato — dopo un corretto e
legittimo rinvio per relationem alla condivisa sentenza di primo grado – le
ragioni per le quali ritiene di non concedere l’attenuante richiesta (valore dei
beni e danni cagionati ai veicoli per commettere il furto).
A fronte di quanto sopra il difensore degli imputati si limita a
genericissime contestazione che non tengono conto di quanto sostenuto dal
Giudice di merito (nel ricorso si sostiene apoditticamente che il valore dei
beni è lieve e non si tiene conto dei danni subiti dagli autoveicoli delle P.O.).
Questa Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo
ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità. (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997
Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492 del
06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.

1

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00
ciascuno.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

PQM

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