Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35860 del 09/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35860 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IUDICE FRANCESCO PAOLO N. IL 13/11/1964
avverso l’ordinanza n. 448/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
18/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sestge le conclusioni del PG Dott. V^-gu-Lca-> 40 -7- Q” c.-‘^ J2j7),
/Lt‘c-0103’,
o
1,‘
&e”o Q

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Iudice Francesco Paolo presentava istanza con la
quale chiedeva di dichiarare non esecutiva la sentenza emessa il
6.12.2012 dal Tribunale di Roma, irrevocabile il 25.3.2013, che aveva
dichiarato Iudice Paolo colpevole dei reati previsti dagli artt.81, 646 e
380 cod.pen. ( appropriazione indebita e patrocinio infedele),
condannandolo alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di

dell’art.161 comma 4 cod.proc.pen. dell’estratto contumaciale al
difensore di fiducia dell’imputato, illegittimamente sostituito con un
difensore di ufficio; in subordine chiedeva la restituzione nel termine per
impugnare a norma dell’art.175 cod.proc.pen., assumendo che il
condannato aveva avuto effettiva conoscenza della sentenza soltanto in
data 5.7.2013, allorquando si recava presso il Consiglio dell’ordine degli
avvocati per visionare gli atti del procedimento disciplinare a suo carico.
Con ordinanza del 18.3.2014 il Tribunale di Roma , in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava le richieste.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione per i
seguenti motivi:violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine
alla eccezione circa il difetto di effettiva conoscenza dell’estratto
contumaciale da parte dell’imputato, essendo a tal fine inidonea
l’avvenuta notifica della sentenza contumaciale al difensore di ufficio;
natura congetturale e priva di qualsiasi riscontro concreto
dell’affermazione del giudice secondo cui la conoscenza dell’evoluzione
del procedimento sarebbe comunque stata garantita dal difensore di
fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.La Corte di appello ha ritenuto provata la conoscenza del
procedimento in relazione alla circostanza, pacifica, che l’imputato aveva
provveduto alla dichiarazione di domicilio ed alla nomina di un difensore
di fiducia. Quanto alla sentenza di condanna, il giudice dell’esecuzione
ha ritenuto che essa fosse conosciuta dall’imputato, nonostante
l’avvenuta notificazione dell’estratto contumaciale al difensore di ufficio (a
seguito dell’abbandono di difesa da parte del difensore di fiducia,

kst,

multa. A sostegno della richiesta deduceva l’omessa notificazione ai sensi

reiteratamente assente alle udienze nonostante i rituali avvisi ) per le
seguenti ragioni: la dichiarazione di domicilio effettuata presso un
abitazione in stato di abbandono e risultata disabitata, sottintendeva il
deliberato proposito dell’imputato , a conoscenza delle regole processuali
sulle notificazioni in forza della propria qualifica di legale, di precostituire
le condizioni per poter allegare la mancata conoscenza dell’atto,
dovendosi ritenere che il difetto di conoscenza di un atto discendente da

per la restituzione nel termine, prevista dall’art.175 comma 2 per il caso
in cui la mancanza di conoscenza non sia di tipo volontario; la
permanente presenza di un difensore di fiducia che, nonostante le
continue assenze nel corso del processo di merito , non aveva mai
dismesso il mandato fiduciario ( mantenuto anche ai fini della
proposizione del presente ricorso), legittimava la presunzione che la
conoscenza dell’esito conclusivo del procedimento fosse stata comunque
garantita all’imputato Alla presenza del difensore di fiducia mai
revocato.
La decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui,
in tema di restituzione nel termine, la notifica dell’estratto contumaciale
della sentenza a mani del difensore d’ufficio non legittima, di per sé, la
presunzione che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del
provvedimento, salva la sussistenza di elementi di segno contrario, che
autorizzino la conclusione che l’imputato abbia avuto conoscenza
“aliunde” del provvedimento notificato al difensore d’ufficio. (Sez. 4, n.
8104 del 15/11/2013 – dep. 20/02/2014, Djordjevic, Rv. 259350).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
spese processuali.
Così deciso il 9.7.2015

al pagamento delle

una condotta voluta e preordinata esclude la ricorrenza dei presupposti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA