Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3586 del 15/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3586 Anno 2015
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASCERI CARMELA N. IL 27/08/1943 parte offesa nel procedimento
c/
BARRA CONCETTA N. IL 13/07/1952
avverso il decreto n. 1046/2013 GIUDICE DI PACE di CATANIA, del
11/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 15/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Pasceri Carmela, in qualità di persona offesa dal reato, propone
ricorso contro il decreto di archiviazione del giudice di pace di
Catania, con riferimento al procedimento a carico di Barra Concetta
per il reato di ingiuria, lamentando la violazione del contraddittorio
cartolare, il quale richiede che il giudice prenda in considerazione le

sostiene la ricorrente, il giudice di pace ha argomentato in ordine
all’inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio degli elementi probatori
rappresentati dall’opponente in maniera gravemente parziale e
lacunosa, così menomando le facoltà difensive della persona offesa.
2. Il procuratore generale presso questa suprema corte, dott.ssa
Fodaroni, ha concluso in conformità con il ricorso della persona
offesa, chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnato
provvedimento, con trasmissione degli atti all’ufficio del giudice di
pace di Catania per l’ulteriore corso.
3. Con memoria depositata 1’8/10/2014, l’avv. Murgo Liuzzo, per la
persona offesa Pasceri Carmela, premesso di aver rimesso la querela
sporta contro Barra Concetta, con accettazione di quest’ultima,
chiede emettersi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art.
129 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse,
avendo la stessa parte offesa dichiarato di aver rimesso la querela e
così manifestando la mancanza di volontà a che il procedimento
possa essere riaperto (a seguito di eventuale annullamento del
decreto di archiviazione).
2. Trattandosi di causa sopravvenuta, alla declaratoria di inammissibilità
non segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento dell’ammenda.

1

ragioni addotte dalla persona offesa opponente. Nel caso di specie,

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse.

Così deciso il 15/10/2014

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