Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3586 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3586 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla persona offesa Caridi Saverio, avverso
il decreto di archiviazione emesso dal Gip presso il Tribunale di
Locri in data 18.08.2014 in relazione al procedimento di cui al n.
1138/2013 nei confronti di Caminiti Antonino ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso
presentato dalla persona offesa ;
letta la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso
al Corte di Cassazione, nella persona del sostituto procuratore
generale Dott. Policastro, diretta ad ottenere la declaratoria di
inammissibilità del ricorso predetto ;
RITENUTO IN FATTO

1.Con il decreto impugnato il Gip presso il Tribunale di Locri
aveva dichiarato de plano e senza formazione del contraddittorio
l’archiviazione della notitia criminis nei confronti del Caminiti
Antonino per i reati di cui agli artt. 490 e 323 cp, dichiarando
inammissibile l’atto di opposizione depositato dalla persona
offesa Caridi Saverio per la immediata irrilevanza penale del
fatto oggetto di denunzia.
1.1 Avverso il predetto provvedimento di archiviazione ricorre la
persona offesa, deducendo quattro motivi di doglianza.

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Data Udienza: 06/11/2015

1.3 Deduceva inoltre la violazione delle predette norme
processuali, avendo il Gip disposto l’archiviazione del
procedimento senza fissare la camera di consiglio e senza
consentire pertanto lo sviluppo del necessario contraddittorio
processuale. Rilevava la parte ricorrente sul punto qui da ultimo
in esame che in realtà il Gip aveva del tutto ignorato le sue
richieste di ammissione di una indagine suppletiva, indagine che
era stata formulata nei termini di concretezza e specificità e
dunque in termini ammissibili.
1.4 Con il terzo motivo la parte ricorrente denunzia un errore in
judicando, avendo riscontrato erroneamente un falso innocuo nella
condotta dell’indagato, mentre il bene giuridico tutelato dalla
norma incriminatrice di cui all’art. 490 cp è quello alla
conservazione comunque degli atti pubblici indipendentemente dalla
loro utilizzazione ed estrinsecazione.
1.5 Con il quarto motivo denunzia la parte ricorrente la
inosservanza e la errata applicazione della legge penale, perché
l’alternativa ricostruzione fattuale operata dal Pm e poi accolta
pedissequamente dal Gip non elideva il profilo di penale
responsabilità imputabile all’indagato.
1.6 Con memoria depositata in data 5 maggio 2015 la Procura
Generale deduceva, in rito, la inammissibilità del proposto
ricorso per carenza di procura e, in via subordinata, comunque la
inammissibilità del ricorso per aver correttamente il Gip disposto
l’archiviazione in presenza di un fatto irrilevante penalmente e
dunque senza la necessità di sviluppare il contraddittorio tra le
parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 La eccezione di inammissibilità in rito sollevata dal Pm non è
tuttavia accoglibile.
Sul punto, giova ricordare che il ricorso per cassazione avverso
il provvedimento di archiviazione non può essere proposto
personalmente dalla persona offesa ma deve essere sottoscritto, a
pena di inammissibilità, da difensore munito di apposito mandato
defensionale, pur se non integrato da procura speciale ( Cass.,
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1.2 Con il primo motivo, denunzia la parte ricorrente la
contrarietà del provvedimento impugnato agli artt. 409 e 410 cpp
per violazione da parte del Gip del contraddittorio processuale,
avendo il Gip disposto l’archiviazione del procedimento, senza
valutare gli argomenti avanzati nella proposta opposizione.
Deduceva inoltre che esistevano già elementi probatori di
riscontro per la formulazione a carico dell’indagato della
imputazione coatta, giacché era stato lo stesso Caminiti ad aver
confessato nel verbale di interrogatorio la distruzione del
verbale di sit già in precedenza redatto.

2.2 Ciò posto, osserva il Collegio come nel caso di specie il
ricorso sia stato sottoscritto anche dal difensore iscritto
nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori
che peraltro era stato munito di procura speciale. Ed invero, deve
ritenersi che la mancanza nel mandato della indicazione del nome
del difensore incaricato deve ritenersi superato dalla
sottoscrizione per autentica da parte del detto difensore che
consente la riconducibilità soggettiva del mandato al
professionista sottoscrittore del mandato stesso.
3. Nel merito, il ricorso è invece manifestamente infondato per le
ragioni qui esposte.
3.1 In particolare il GIP argomentava che le ulteriori attività
istruttorie richieste con l’opposizione non avrebbero avuto alcuna
incidenza a modificare il quadro fattuale prospettato già
nell’originaria denuncia, atteso che l’affermata inidoneità del
falso contestato a ledere la norma incriminatrice non richiedeva
alcuna ulteriore attività di indagine, trattandosi di falso
innocuo che non evidenziava alcuna volontà di immutare la realtà
ed essendosi limitato l’indagato ad effettuare una ripetizione del
documento al fine di emendarlo da errori di battitura.
Sul punto, va affermato il principio secondo cui ai fini della
ammissibilità della opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione, l’immediata irrilevanza penale del
fatto concretamente oggetto del procedimento è per sé sufficiente
a determinare anche l’irrilevanza di ulteriore attività
istruttoria ( Cass., Sez. 6, n. 30185 del 10/07/2013 – dep.
12/07/2013, P.O. in proc. ignoti, Rv. 257016 ; vedi anche Sez.6,
sent. 41411/2009; per il caso, parzialmente analogo, della
prescrizione del reato, per tutte Sez.6, sent. 27658/2011 ).
In realtà, evidenti (e costituzionalmente tutelate) ragioni di
economia della giurisdizione rendono palesemente irragionevole
procedere oltre nell’attività istruttoria quando questa non sia
finalizzata a superare insufficienze probatorie o a chiarire
aspetti in fatto che, se accertati, darebbero immediatamente conto
– almeno sul piano astratto – della configurabilità di una
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Sez. 6, n. 22025 del 13/04/2012 – dep. 07/06/2012, P.O. in proc.
Cotroneo e altri, Rv. 252873). Il principio da applicarsi nel caso
di specie è dunque quello secondo cui il ricorso per cassazione,
proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse
della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena
di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei
patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato
nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso
all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata,
non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di
procura speciale “ad hoc” ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen..
(Cass., Sez. U, n. 47473 del 27/09/2007 – dep. 20/12/2007, Lo
Mauro, Rv. 237854 ).

Questo è quanto è stato argomentato dal GIP. Di talché l’impugnato
decreto contiene non già un apprezzamento di merito ( che non
potrebbe essere anticipato rispetto all’interlocuzione delle
parti, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 6 ), bensì la
constatazione preliminare della mancanza di uno dei presupposti
essenziali per dover procedere al contraddittorio sulla richiesta
di archiviazione.
Ne discende che il ricorso risulta essere generico, ai limiti
della stessa ammissibilità, laddove, da un lato, sembrerebbe
contestare l’adeguatezza del principio di diritto affermato dal
GIP che non potrebbe essere posto in discussione con un eventuale
ricorso dopo l’udienza camerale, per il limite consapevolmente
posto dal legislatore all’impugnazione dell’ordinanza di
archiviazione, ex art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 410 c.p.p.,
comma 3 ( peraltro, il principio deve ritenersi anche non
controverso sulla base della richiamata giurisprudenza : – Sez. 6,
sentenze 5026/2009, 19135/2009; 41215/2012 ). Dall’altro,
tuttavia, non specifica per quali ragioni nel caso concreto si
verserebbe in una situazione di fatto idonea a sostenere una
diversa interpretazione dell’art. 490 c.p., il che avrebbe potuto
rilevare quantomeno per imporre la celebrazione dell’udienza
camerale, nella fattispecie omessa, nella prospettiva di una
potenziale idoneità delle ragioni di merito e diritto dedotte
dalla persona offesa a influire comunque sulla deliberazione del
GIP.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del
ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di
una somma che appare equo determinare in euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000
in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6.11.2015

fattispecie penale astratta, bensì a corroborare una ricostruzione
del fatto che già in sè, come prospettato a prescindere dal
sostegno probatorio alla deduzione, è giudicato privo di rilevanza
penale.

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