Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35859 del 09/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35859 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SULA MALBOR N. IL 27/04/1987
avverso l’ordinanza n. 2/2014 GIP TRIBUNALE di PRATO, del
12/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCHI;
lette/s9xtite le conclusioni del PG Dott.

cMcL_Kl
,pt-(pmv\tn 113C•In cA74

Uditi difensor Avv.;

,

\()-

ACA

Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Prato
rigettava l’istanza di Sula Malbor di riconoscimento della continuazione tra i reati
giudicati con due sentenze di condanna dello stesso Tribunale.
Il Giudice riteneva che il tempo di un anno decorso tra i fatti oggetto delle
due pronunce e la dipendenza da droghe leggere non giustificassero l’esistenza

2. Ricorre per cassazione il difensore di Sula Malbor, deducendo vizio della
motivazione.
Nell’istanza era stato evidenziato che il condannato era tossicodipendente,
con produzione di certificazione di tossicodipendenza dal febbraio 2012 e
dichiarazione da parte dello stesso condannato di fare uso saltuario di cocaina e
uso abituale di hashish da circa 10 anni.
Il ricorrente osserva che la distanza temporale tra le condotte illecite era di
dieci mesi e doveva ritenersi ristretto; si trattava di contiguità temporale
nell’arco della quale Sula realizzava il proprio disegno criminoso, delineato sin
dall’origine nei suoi elementi essenziali. Il Giudice non poteva ignorare lo stato di
tossicodipendenza che, in base alla modifica dell’art. 671 cod. proc. pen., impone
di superare la distinzione tra disegno criminoso e stile di vita, che porta il
soggetto a delinquere al fine di approvvigionarsi di altre sostanze stupefacenti. È
la tossicodipendenza che porta il soggetto ad ideare e successivamente
realizzare il disegno criminoso che lo porta a commettere più fatti costituenti
reati in tempi diversi.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

Questa Corte ha costantemente affermato che l’unicità del disegno
criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della
legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la
prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici
esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale
2

di un unico disegno criminoso, non dimostrabile in un lasso di tempo così lungo.

sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008 dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632); a seguito della modifica dell’art. 671,
comma 1, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in
ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati
siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se
l’imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e
se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla
luce di specifici indicatori quali: a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b)

d) la tipologia dei reati; e) il bene protetto; f) l’omogeneità delle violazioni; g) le
causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in
relazione allo stato di tossicodipendenza (Sez. 2, n. 49844 del 03/10/2012 – dep.
21/12/2012, Gallo, Rv. 253846).

2. Il Giudice ha preso in considerazione lo stato di tossicodipendenza del
ricorrente, sottolineando che si tratta di dipendenza da droghe leggere, ma ha
escluso che essa permetta di ritenere sussistente un medesimo disegno
criminoso.

Il ricorrente, nel denunciare il vizio di motivazione, in realtà non tenta di
dimostrare che entrambi i delitti fossero stati ideati unitariamente e prima della
consumazione del primo né segnala elementi non presi in considerazione dal
Giudice, tanto da non scendere nemmeno all’esame delle fattispecie
incriminatrici e alle circostanze del fatto; piuttosto sostiene in via astratta la tesi
che, a seguito della modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. operata dalla legge 49
del 2006, per i reati commessi da soggetti tossicodipendenti il criterio di giudizio
è mutato: lo “stile di vita” adottato da alcuni soggetti tossicodipendenti, usi a
commettere numerosi reati contro il patrimonio o ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990
al fine di reperire denaro necessario ad acquistare la droga, integra – secondo il
ricorrente – il medesimo disegno criminoso, a prescindere dalla circostanza che i
reati fossero stati previamente ed unitariamente programmati.

3. In verità, questa linea interpretativa appare sorretta da una presunzione,
questa volta in fatto: che tutti i reati di cui sono autori i tossicodipendenti (o,
quanto meno, tutti i reati contro il patrimonio o i delitti ex art. 73 d.P.R. 309 del
1990) vengono commessi al fine di reperire denaro necessario ad acquistare
droga; sulla base di tale assunto indimostrato, ma soltanto enunciato, il
ricorrente ritiene di poter prescindere del tutto dall’analisi concreta dei delitti per
i quali è intervenuta condanna, sia nell’istanza al giudice dell’esecuzione, sia nel

3

le modalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudini programmate dì vita;

presente ricorso.
Senza dubbio, la prassi giurisprudenziale dimostra che spesso i reati posti in
essere da tossicodipendenti sono motivati dall’urgente necessità di reperire
denaro per acquistare la dose giornaliera; ma presenta anche casi diversi, di
soggetti regolari assuntori di droga che si arricchiscono con il traffico di droga.

Ecco che il ricorso – come già l’istanza al giudice dell’esecuzione – pretende
di dare per pacifico ciò che, invece, doveva essere provato mediante l’analisi

il soggetto pluricondannato era, appunto, un tossicodipendente alla ricerca, più o
meno disperata, delle somme necessarie per acquistare la prossima dose oppure
un commerciante di stupefacenti che, per di più, coltivava un vizio. Così deve
essere letto il passaggio del ricorso in cui si afferma perentoriamente – a
chiusura dell’argomentazione – che “è la tossicodipendenza che porta il soggetto
ad ideare e successivamente realizzare il disegno criminoso che lo porta a
commettere più fatti costituenti reato in tempi diversi. Fatti che, però, hanno un
unico comune denominatore: la tossicodipendenza”.

Il G.I.P. del Tribunale di Prato – pur nell

-‘”essiva sintesi della otivazione

– sembra essersi riferito anche a e – o aspetto fattuale, sottolineare che
Sula Malbor è tossicodipe• z -nte da droghe cd. ‘ ggere”, evidentemente/
dubitando che tal ondizione potesse aver in qualche modo influenzato
1~4tà-clic mercio di stupefacenti .._ . in esse rei”

Non vi è dubbio che nessuna presunzione di questo tipo è ammissibile: il
rischio è di trasformare lo stato di tossicodipendenza in un “lasciapassare” (con
la consistenza cartacea della certificazione del SERT) per un trattamento
sanzionatorio più benevolo; la riforma dell’art. 671 cod. proc. pen. operata nel
2006 non lo permette.
L utilizzo della tossicodipendenza con questi fini, del resto, traspare dalla
data della certificazione del SERT (febbraio- 2012, pochi giorni prima della
–seconda sentenza di condann
dai suo contenuto, l’Uffiòioubblico attestando
la dipendenza

att

da cannabis con ,–tóntestuale

dichiarazione

__1221
21
(autocertificsaz-i ne?) da parte del condanntf usare hashish e cocaina
c
anniT

4. In effetti, nel modificare l’art. 671 cod. proc. pen. il legislatore del 2006
ha disposto che “fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del
reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di

4

concreta delle circostanze per le quali era intervenuta condanna, per verificare se

tossicodipendenza”.
La norma impone al giudice dell’esecuzione di prendere in considerazione lo
stato di tossicodipendenza dell’autore dei reati, cosicché un’ordinanza che lo
ignorasse sarebbe senza dubbio viziata per violazione dell’espressa previsione di
legge.
Tuttavia, non è un caso che la riforma abbia inciso sulla norma che prevede
l’applicazione della continuazione in executivís, ma non su quella che definisce il
concetto della continuazione, l’art. 81 cod. pen.. Quindi, anche per i soggetti

coinvolga i reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo, reati che
devono essere commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza.

5. Il Giudice, nella sintetica ordinanza, ha

adeguatamente motivato

sia sulla negazione dell’essere stati i due reati giudicati commessi in relazione
allo stato di tossicodipendenza – come si è visto, senza alcuna concreta censura
da parte del ricorrente – sia sulla difficoltà di rinvenire comunque un medesimo
disegno criminoso tra due reati commessi a notevole distanza temporale:
argomentazione alla quale il ricorrente contrappone soltanto una precisazione (la
distanza era di dieci mesi, non un anno) che non aggiunge alcunché e non lascia
nemmeno intravedere quali ulteriori elementi il Giudice avrebbe omesso di
valutare.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 9 luglio 2015

Il Consigliere estensore

tossicodipendenti occorre rinvenire un “medesimo disegno criminoso” che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA