Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35858 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35858 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALLO VALENTINO N. IL 12/03/1992
avverso la sentenza n. 1042/2012 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 25/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
GALLO Valentino ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di un anno di
reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod. pen., e denuncia erronea applicazione
delal legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla determinazione delal
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta alla stregua dei parametri fissati dall’art. 133 cod.
pen. al fine di verificare la congruità della pena richiesta dalla parti.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sarebbero le ragioni che giustificherebbero in concreto un
trattamento sanzionatorio diverso da quello indicato nell’accordo.
Si rammenta, infine, che per giurisprudenza consolidata, nel procedimento
di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una
volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso
per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle
relative all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità della pena o alla
non disposta sospensione condizionale della stessa.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.
pena.