Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35858 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35858 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BAGOURA MOHAMED N. IL 14/04/1984
avverso l’ordinanza n. 297/2013 TRIBUNALE di BOLOGNA, dei
14/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sectite le conclusioni del PG Dott. r-~-ce,Dco 1Q-c-olAYA,
Ace-ito

Uditi difensor Avv.;

(-essa–

Data Udienza: 09/07/2015

I

RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna emetteva in
data 19.4.2013 ordine di carcerazione nei confronti di Bagoura Mohamed per
l’esecuzione della residua pena di anni 1, mesi 4 e giorni 29 di reclusione di cui
alla sentenza 18.1.2012 del Tribunale di Bologna, irrevocabile; l’ordine di
esecuzione non veniva sospeso poiché a quella data il condannato risultava già
detenuto per altra causa a seguito della revoca, disposta in data 18.4.2012,
della sospensione dell’ordine di carcerazione del 17.12.2010 relativo alla

della istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del Tribunale di
sorveglianza.
Avverso l’ ordine di esecuzione emesso il 19.4.2013 dal Procuratore della
Repubblica di Bologna, il difensore di Bagoura proponeva incidente di
esecuzione, chiedendo la sospensione dell’ordine di carcerazione.
Con ordinanza del 14.6.2013, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta osservando che alla data di esecuzione
dell’ordine di carcerazione del 19.4.2013 il condannato risultava effettivamente
detenuto per altra causa.
Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore propone ricorso per cassazione
deducendo l’illogicità della motivazione poiché nel momento in cui l’ordine di
carcerazione n.686/2012 era stato inizialmente dichiarato non esecutivo, non
poteva dirsi che il condannato fosse detenuto per altra causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte rileva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse, risultando dal certificato del Dipartimento
della Amministrazione penitenziaria in atti che il ricorrente è stato scarcerato in
data 24.7.2014 per espiazione della pena.
Nulla sulle spese trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 9.7.2015.

esecuzione di giorni 27 di reclusione , revoca conseguente all’intervenuto rigetto

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