Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35856 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35856 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRIMERANO PEPPINO N. IL 08/03/1956
avverso la sentenza n. 8923/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 25/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PRIMERANO Peppino ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385
cod. pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale, assumendo che l’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, che non si protragga oltre le dodici ore,
non sarebbe penalmente rilevante, a seguito della sentenza della Corte cost. n.

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza della

Corte costituzionale n. 117/2009, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 47 ter, commi
1 e 8, ord.pen., nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 cod.pen.
al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, non riguarda tutti i condannati ammessi alla detenzione domiciliare, ma soltanto il genitore convivente con
prole di età inferiore ai dieci anni.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.

117/2009.

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