Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35855 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35855 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEZZETTI GIULIO N. IL 10/08/1956
avverso la sentenza n. 8696/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 25/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MEZZETTI Giulio ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art.. 337 cod.
pen., e deduce che il reato, commesso il 14.10.2005, sarebbe prescritto.

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato.

251/2005, il termine di prescrizione, prolungato per le interruzioni sopravvenute, è di
anni quindici. Applicando, invece, la nuova disciplina, tenuto conto che è stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, il termine prolungato è di anni dieci (a. 5 + rec. =
a. 7 m. 6 + 2/3 = a. 10), anch’esso non ancora scaduto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.

Applicando la disciplina della prescrizione antecedente la novella n.

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