Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35854 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35854 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIMOU ALAN N. IL 17/05/1977
avverso la sentenza n. 3180/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 25/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MIMOU Alan ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 388,

comma

terzo, cod. pen., e denuncia vizio di motivazione, perché il giudice a quo ha utilizzato
gli stessi argomenti sia per determinare la pena sia per negare le attenuanti generi-

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata, nella valutazione della congruità trattamento sanzionatorio, si è correttamente
attenuta ai criteri indicati dall’art. 133 cod.pen. e, in particolare, ha diffusamente esaminato, con esisti non favorevoli, la gravità del fatto e la personalità del reo.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.

che.

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