Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35853 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35853 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIGOLI MAURO N. IL 27/03/1957
avverso la sentenza n. 3912/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 25/06/2014
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MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
FIGOLI Mauro ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione sulla riduzione di pena – censurata come
troppo esigua – apportata per le concesse attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, perché censura in punto di fatto il trat-
tamento sanzionatorio rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretto – come nel caso di specie – da
congrua motivazione. Infatti il giudice d’appello, valutati globalmente i criteri fissati
dall’art. 133 cod.pen. e, in particolare, la negativa personalità dell’imputata quale risultante dal certificato del casellario giudiziale, ha ritenuto ‘equa’ la pena inflitta.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.
§2.