Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35853 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35853 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TORRE ANNUNZIATA
nei confronti di:
MOSCA SERGIO N. IL 23/05/1958
avverso l’ordinanza n. 255/2014 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 14/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MQNICA BONI;
lette/tefttàtm le conclusioni del PG Dott. de.
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Data Udienza: 18/06/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 14 maggio 2014 il Tribunale di Torre Annunziata,
pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, estendeva ai sensi dell’art. 587 cod.
proc. pen. a Mosca Sergio la sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 37037 del
20/9/2010 nel procedimento contro Apadula Francesco D’Assisi e altri e, per l’effetto,
revocava nei suoi confronti le sentenze emesse dal Tribunale di Torre Annunziata in data
8/5/2004 e dalla Corte d’Appello di Napoli in data 13/11/2007, ordinando la trasmissione
del fascicolo processuale al G.I.P. del Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

Annunziata dell’8/5/2004, era stato condannato per i reati di cui all’art. 416-bis cod.
pen., D.P.R. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 80 commessi fino al 1997, ad anni 17 di
reclusione e che in grado di appello aveva definito il procedimento ai sensi dell’art. 599
cod. proc. pen., previa separazione della sua posizione da quella dei coimputati,
riportando la riduzione della pena già inflittagli ad anni tredici di reclusione con sentenza
della Corte d’appello di Napoli del 13/11/2007,divenuta irrevocabile per declaratoria
d’inammissibilità del ricorso per cassazione, pronunciata il 15/1/2009; per contro, i
coimputati giudicati separatamente avevano ottenuto con sentenza della Corte di
Cassazione nr. 37037 del 20/9/2010 l’annullamento senza rinvio di quella di primo e di
secondo grado a causa della mancata celebrazione dell’udienza preliminare dopo la
sentenza di incompetenza della Corte d’assise e la rinnessione degli atti al G.U.P. presso
il Tribunale di Napoli per il giudizio.
Riteneva dunque fondata l’istanza, dal momento che le ragioni del disposto
annullamento delle sentenze di merito non avevano rilievo esclusivamente per le
posizioni dei coimputati poiché anche a carico del Mosca era stata omessa la
celebrazione dell’udienza preliminare a seguito della sentenza di incompetenza della
Corte d’Assise di Napoli.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Torre Annunziata, il quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento
impugnato siccome affetto da mancanza e manifesta illogicità della motivazione e da
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente:
-il Tribunale era sfornito di competenza funzionale ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen.,
comma 4, dal momento che non aveva emesso il provvedimento divenuto esecutivo per
ultimo al momento della domanda, che si identifica nella sentenza della Corte di Appello
di Napoli del 12/12/2012, divenuta definitiva in data 29/03/2013;
-ha violato il giudicato formatosi sulla medesima questione, in quanto con pronuncia
della Corte di Cassazione nr. 18351 del 25/03/2013 era stata già annullata senza rinvio
l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 23/11/2011, che aveva accolto precedente
richiesta del Mosca di identico contenuto, rilevando che l’avvenuta definizione del
procedimento ai sensi dell’art. 599 cod. proc. pen., comma 4, con sentenza irrevocabile

1.1 II Tribunale premetteva che il Mosca, con sentenza del Tribunale di Torre

per inammissibilità del proposto ricorso per cassazione precludeva l’effetto estensivo
dell’impugnazione coltivata da altri imputati nel medesimo originario procedimento.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha chiesto
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.Rileva in primo luogo questa Corte che il motivo di gravame col quale il

sull’incidente di esecuzione, proposto dal Mosca, soffre di generica formulazione, dal
momento che postula la competenza funzionale quale giudice dell’esecuzione della Corte
di Appello di Napoli, giusta sentenza del 12/12/2012, divenuta definitiva in data
29/03/2013, di cui però non è dato comprendere i termini della disposta riforma della
pronuncia di primo grado, se incidente sul punto della responsabilità, oppure sul solo
trattamento sanzionatorio.
2. Si deve dunque procedere alla disamina del secondo motivo, che merita
accoglimento per la sua fondatezza. Nel caso in esame il Tribunale non si è avveduto o
comunque non ha preso in considerazione la sussistenza di insormontabile ostacolo alla
possibilità di una disamina nel merito dell’incidente di esecuzione proposto dal Mosca,
costituito dal fatto che identica questione nei suoi contenuti fattuali e nelle prospettazioni
giuridiche era stata già delibata ed accolta dalla Corte di Appello di Napoli con ordinanza
del 23/11/2011, in seguito annullata senza rinvio su ricorso del Procuratore Generale
distrettuale con decisione della Corte di Cassazione nr. 18351 del 25/03/2013. In un
momento antecedente la pronuncia del provvedimento impugnato si era dunque formato
il giudicato negativo sulla tematica della possibile estensione alla posizione del Mosca
della decisione rescindente, emessa nel giudizio di legittimità in favore degli originari
coimputati del medesimo procedimento di cognizione, senza che, in difetto di nuove
deduzioni in punto di fatto o di nuovi profili di diritto, non previamente valutati, fosse
consentito assumere altra decisione replicante quella precedente già annullata senza
rinvio.
2.1 L’ordinamento giuridico annovera tra i suoi principi generali il divieto di “bis in
idem”, che vieta di reiterare la decisione sul medesimo oggetto quando la precedente
pronuncia sia divenuta irrevocabile per mancato o sfavorevole esperimento dei rimedi
impugnatori. Nell’interpretazione giurisprudenziale (Cass. SU., n. 34655 del
28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, rv. 231799) tale principio, stabilito in via
testuale in riferimento alla cosa giudicata formale del giudizio di cognizione dall’art. 649
cod.proc.pen., persegue la duplice finalità di presidiare la certezza e la stabilità delle
situazioni giuridiche, oggetto di decisione definitiva, così garantendo razionalità ed
efficienza al sistema processuale e di tutelare la posizione individuale del cittadino
imputato, interessato a non vedersi nuovamente perseguito, una volta condannato o

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ricorrente ha denunciato l’incompetenza del Tribunale di Torre Annunziata a pronunciarsi

prosciolto per quello stesso fatto illecito.
Prendendo spunto dal disposto dell’art. 666 cod. proc. pen., comma 2, che sancisce
la inammissibilità dell’istanza proposta al giudice dell’esecuzione una volta che la stessa
costituisca mera riproposizione di altra già rigettata o sia fondata sui medesimi elementi
oggetto di precedente considerazione, si è ricondotto l’effetto preclusivo proprio del
giudicato anche ai provvedimenti adottati nella fase dell’esecuzione con la precisazione
che la sua operatività è circoscritta soltanto a quanto “dedotto” e non anche al
“deducibile” (v. da ultimo sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, rv. 248319; sez. 1,
n. 32401 del 21/03/2014, Bruno, rv. 263213; sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, P.M. in

questioni effettivamente dedotte e decise e non a quelle non prospettate o non valutate
nel precedente pronunciamento. Soltanto la deduzione di nuovi elementi, intesi quali
circostanze di fatto o argomentazioni giuridiche, anche fondate su disposizioni normative
sopravvenute o su interpretazioni giurisprudenziali innovative, formulate dalle Sezioni
unite della Corte di Cassazione, consente di superare il limite del giudicato esecutivo e la
sua forza ostativa non assoluta, ma “allo stato degli atti” ” (Sez. U, n. 18288 del
21/01/2010, Beschi, rv. 246651).
2.2 Ebbene, nel caso di specie non è dato ravvisare alcuno spunto valutativo per
ritenere superabile il giudicato esecutivo già formatosi, quanto all’istanza che il Mosca,
con palese malizia, ha ripresentato a giudice diverso, sperando in un esito altrettanto
favorevole rispetto all’ordinanza della Corte di Appello di Napoli, che lo ponesse al riparo
dalle conseguenze dell’annullamento senza rinvio di tale provvedimento.
2.3 L’ordinanza in verifica nel suo sviluppo argomentativo riconosce l’effetto
estensivo negli esatti termini del primo provvedimento annullato e non s’impegna
nemmeno nella trattazione di profili giuridici non esaminati in precedenza. Richiama,
infatti, in senso adesivo la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 30347 del
12/07/2007, Aguneche ed altri, rv. 236756, secondo la quale l’effetto estensivo
dell’impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non
esclusivamente personale, perché riguardante l’inutilizzabilità degli esiti di atti
d’indagine, sui quali era stato basato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un
medesimo reato, va riconosciuto anche agli altri imputati che non hanno proposto
ricorso, pure se abbiano concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso
originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente
rinunciato. Trattasi di linea interpretativa, che questa sezione con la pronuncia nr. 18351
del 2013 ha ritenuto non riferibile al caso di specie in ragione del fatto che, mentre nel
caso concreto risolto dalle Sezioni Unite si era posta la questione d’inutilizzabilità
assoluta delle intercettazioni, che aveva travolto il giudizio di responsabilità che sui loro
esiti dimostrativi si era fondato, nel caso del Mosca l’annullamento con rinvio a favore
dei coimputati era dipeso dalla nullità degli atti processuali per la mancata celebrazione
dell’udienza preliminare, questione che avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta
e che, invece, il predetto aveva rinunciato a sollevare nel momento in cui aveva c esto

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proc. Conti, rv. 262596) per significare che tale limitazione vale in riferimento alle sole

ed ottenuto di definire il procedimento col patteggiamento in appello, mentre la rinuncia
a tutti gli altri motivi diversi da quello concernente la pena aveva precluso la rilevabilità
di qualsiasi profilo di nullità o inutilizzabilità delle prove (Cass. sez. 5, n. 3391 del
15/10/2009, Camassa e altri, rv. 245919; sez. 5, n. 38530 del 03/06/2009, B. e altri,
rv. 245144; sez. 6, n. 40573 del 30/09/2008, Gallo e altro, rv. 241486).
Per le considerazioni svolte l’ordinanza impugnata è affetta da violazione di legge e
va dunque annullata senza rinvio.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e al Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015.

P. Q. M.

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