Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35852 del 29/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35852 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIANNOTTA PASQUALE N. IL 30/08/1973
avverso l’ordinanza n. 790/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
24/10/2014
senti a relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
le e/sentite le conclusioni del PG Dott. ,A
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Data Udienza: 29/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24.10.2014 il Tribunale di Lecce, costituito ex art.
309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso dal Gip della stessa
sede che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei
confronti di Pasquale Giannotta in relazione al reato di detenzione illegale di un
fucile mitragliatore, tipo kalashnikov, che offriva a De Vitis Nicola a

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo del
difensore di fiducia.
Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio della
motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e=mim
U:ai:aLl) ribadendo, in primo luogo, i rilievi in ordine alla identificazione
dell’indagato, non essendo provato che la persona soprannominata
«Pasqualino settebellezze» sia il Giannotta anche perchè le utenze captate
sono a lui estranee e non è stato verificato chi fosse l’interlocutore.
Contesta, altresì, che non viene indicata alcuna arma, ma solo moto e
motorini.
In secondo luogo, lamenta la valutazione delle esigenze cautelari e la scelta
della misura più rigorosa, pur non annoverando il ricorrente precedenti per
evasione o violazione di prescrizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
1. Quanto ai rilievi mossi con il primo motivo di ricorso deve essere ribadito
che il vaglio di legittimità demandato a questa Corte non può non arrestarsi alla
verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali
che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti
dall’art. 273 cod. proc. pen. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della
libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni
riservate al giudice di merito.
Le doglianze del ricorrente relative alla valutazione della sussistenza di un
compendio indiziario connotato della necessaria gravità sono manifestamente
infondate, atteso che l’ordinanza impugnata con motivazione, compiuta ed
articolata, immune dai vizi denunciati, ha esaminato i rilievi difensivi. La
univocità della identificazione dell’indagato è stata valutata in considerazione del
fatto che l’indagato, conosciuto dagli investigatori, è soprannominato

compensazione di un debito per fornitura di sostanze stupefacenti.

«Pasqualino settebellezze»; inoltre, sono stati valorizzati i riferimenti nelle
conversazioni intercettate alla pizzeria di proprietà della moglie ed al padre,
detto il «poliziotto». Del tutto irrilevante è la circostanza che le utenze
intercettate fossero estranee all’indagato che non è interlocutore diretto nelle
conversazioni nelle quali viene indicato da terzi.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nelle conversazioni si
parla esplicitamente del kalashikov. Il tribunale ha motivato compiutamente sul
significato chiaro della conversazione intervenuta tra il De Vitis ed altre persone

indicato in precedenti conversazioni, con il kalashnikov, arma della quale,
evidentemente, aveva la disponibilità.
I restanti rilievi risultano palesemente generici.
2. Sono manifestamente infondati, oltre che aspecifici, i motivi di ricorso in
ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla valutazione del tribunale
relativa alla necessità di applicare la misura della custodia in carcere.
Invero, il pericolo attuale di recidiva è stato tratto dai numerosi precedenti
relativi a reati gravi e dall’accertato inserimento dell’indagato nel commercio di
armi, nonché, dagli stretti legami con personaggi di spicco di un sodalizio
mafioso.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

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Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.
cod. proc. pen..

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Così deciso, il 29 maggio 2015.

nella quale veniva riferita la proposta fatta dall’indagato di pagare il debito, già

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