Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35852 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35852 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUBIS ARIANNA N. IL 12/08/1981
avverso la sentenza n. 586/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 25/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

RUBIS Arianna ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lei condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale, perché le attenuanti generiche non sono state applicate nella massima estensione e la pena non è stata ridotta al

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre
una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare si osserva che le attenuanti generiche – contrariamente all’assunto della ricorrente – sono state applicate nella massima estensione, mentre la
pena – con valutazione discrezionale non sindacabile nel giudizio di legittimità – è stata
determinata in misura lievemente superiore al minimo edittale (mesi nove di reclusione) a causa dei gravi precedenti penali.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.

minimo edittale.

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