Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35851 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35851 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GORIZIA JAMES N. IL 22/09/1977
avverso la sentenza n. 4125/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 25/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
GORIZIA James ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
pen., e denuncia nuovamente la nullità del giudizio di primo grado perché, essendo

egli detenuto per altra causa, non fu disposta la traduzione per l’udienza dibattimentale.

to, commesso il 16.6.2007, sia dichiarato prescritto.

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché – come ha corret-

tamente ritenuto il giudice d’appello – il decreto di citazione a giudizio fu- notificato
personalmente all’imputato quando era in stato di libertà. Quindi, se desiderava partecipare al giudizio, avrebbe dovuto avvertire il tribunale o il difensore della carcerazione
sopravvenuta. Non l’ha fatto e il Tribunale, non essendo a conoscenza dello stato di
detenzione, ha legittimamente dichiarato la contumacia dell’imputato e celebrato il
giudizio.
La prescrizione, il cui termine prolungato per le interruzioni sopravvenute è
pari a sette anni e sei mesi, maturerà il 16.12.2014 e, quindi, è di là da venire.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.

Con motivi nuovi qui pervenuti il 12.5.2014, il ricorrente chiede che il rea-

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