Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35850 del 29/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35850 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCARCELLA ROCCO N. IL 02/05/1975
avverso l’ordinanza n. 679/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 03/10/2014
seijtfta la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. A r
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 29/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. In data 3.10.2014, il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen. – pronunciando sul rinvio a seguito
dell’annullamento di questa Corte che aveva ritenuto fondato il rilievo difensivo
preliminare in rito relativo all’omessa traduzione dell’indagato per l’udienza di
riesame – confermava l’ordinanza emessa dal Gip della stessa sede con la quale
veniva applicata la misura della custodia cautelare della custodia in carcere nei

di cui all’art. 416 -bis cod. pen.,

comma 1, 3, 4, 5e 6, per avere partecipato alla ‘ndrina denomina Ascone, e
per il reato di cui all’art. 12 quinquies della legge n. 356 del 1992, aggravato

ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, (capi A e D1 della ordinanza
custodia le).

2. Ricorre lo Scarcella, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la
violazione di legge con riferimento alla eccezione di inefficacia della misura
cautelare derivata non dalla mancata decisione del tribunale del riesame nel
termine di legge, bensì, dalla violazione del diritto di difesa determinata dalla
mancata traduzione dell’indagato per l’udienza, come riconosciuta dalla Corte
di legittimità con l’annullamento della precedente ordinanza.
Denuncia, quindi, la violazione di legge ed il vizio della motivazione in
relazione ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416 -bis cod.
pen., rilevando che l’ordinanza gravata risulta del tutto priva di base logica
laddove riconosce la sussistenza di una associazione di tipo mafioso
riconducibile al modello legale di cui all’art. 416

-bis cod. proc. pen.,

affidando le proprie conclusioni ad una formula di stile asseritamente
confermativa della caratura mafiosa della famiglia Ascone operante sul
territorio di Rosarno.
Inoltre, ad avviso del ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari
prima4 ed il Tribunale del riesame poi, giungono ad un’affermazione
apodittica circa l’inserimento dell’odierno indagato nella consorteria sulla
base di indizi del tutto indimostrati posto che dalla pur copiosa e scrupolosa
indagine non è emersa la consapevole partecipazione da parte dello Scarcella
alla presunta associazione mafiosa; il tribunale si è limitato ad evidenziare la
mera vicinanza di Scarcella ad ambienti mafiosi ed una sorta di
“disponibilità” del medesimo apoditticamente desunta dal dato penalmente
neutro del legame parentale.

2

confronti di Rocco Scarcella per il reato

La violazione di legge ed il vizio della motivazione sono denunciati,
altresì, in relazione al reato di cui all’art.12

quinquies legge n. 203 del 1991,

e alla circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
Il tribunale avrebbe dovuto argomentare più ampiamente sulla
configurabilità del reato contestato; né ha motivato sulla provenienza
delittuosa dei capitali investiti per l’acquisto dell’autocarro.
Per il ricorrente, inoltre, la circostanza aggravante è stata ritenuta sulla
base di scarni elementi privi di consistenza indiziaria per il semplice fatto che

persona facente parte del sodalizio criminoso, senza spiegare in che termini
la condotta abbia superato il rapporto interpersonale con il singolo mafioso e
sia stata, invece, diretta ad agevolare l’attività di questo sodalizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ manifestamente infondata la eccepita inefficacia del titolo cautelare.
La Corte di legittimità nella sentenza di annullamento con rinvioc che è stata
richiamata sul punto anche nell’impugnata ordinanz, ha precisato che la
violazione relativa alla mancata traduzione dell’indagato, benché fondata,
non determina l’inefficacia della misura cautelare. E’ stato esplicitato come
alla declaratoria di nullità dell’ordinanza di custodia cautelare non consegua
l’inefficacia della stessa, posto che la perdita di efficacia dell’ordinanza
cautelare, a norma dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. si verifica nel
solo caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, con
esclusione dell’ipotesi in cui il provvedimento del Tribunale, emesso
tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (Sez. U, n. 2 del
12/02/1993, Piccioni, rv. 193414).
2. Il tribunale ha

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III

una compiuta valutazione del compendio indiziario

posto a fondamento della affermata sussistenza di un’articolazione della
ndrangheta denominata cosca Ascone che opera nel territorio di Rosarno e
nella quale svolgeva un ruolo di spicco Ascone Antonio. A fronte di una
articolata motivazione sul punto (p. 15-29), il ricorrente si limita a muovere
censure palesemente generiche.
Lo sviluppo argomentativo della motivazione in ordine agli indizi della
partecipazione dello Scarcella al predetto sodalizio è fondato su una coerente
analisi critica alla luce della quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e
giuridica l’attribuzione a detti indizi del requisito della gravità, nel senso che

3

l’agente con la condotta posta in essere ha in qualche modo agevolato una

questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità,
rispetto alla responsabilità dell’indagato in ordine ai delitti contestati.
Il tribunale ha indicato come lo Scarcella, marito di Ascone Sofia e
genero di Ascone Antonio, partecipava, unitamente a numerosi soggetti
anche appartenenti alla famiglia Ascone (Antonio, Ascone Vincenzo, Ascone
Rocco, Fiumara Carmela, Fiumara Francesco e Bonarrigo Nicola) ad una
associazione finalizzata al commercio di stupefacenti, costituente l’attività
principale della cosca; ha evidenziato la circostanza che durante la

del cognato in modo da evitare che venisse sequestrato; ha esaminato
attentamente il contenuto di una conversazione registrata in ambientale
all’interno della sala colloqui del carcere dalla quale risultava la
partecipazione dello Scarcella, unitamente ad Ascone Salvatore, ad una
riunione con gli esponenti di spicco della cosca Pesce, finalizzata ad
appianare i contrasti insorti tra le due

indrine, nonché, il contenuto di

conversazioni intercettate dalle quali risultava che l’indagato si era adoperato
per intestare fittiziamente l’autocarro riconducibile ad Ascone Michele a tale
Virgilio Claudio all’evidente fine di scongiurarne il sequestro e la confisca.
Ha, inoltre, dato conto del contenuto delle conversazioni allegate dalla
difesa disattendendone la rilevanza per quel che riguarda le contestazioni in
esame, dando atto che dalle conversazioni può trarsi soltanto la estraneità
dello Scarcella all’omicidio di Sabatino Domenico.
Le doglianze del ricorrente in ordine alla valutazione di cui all’art. 273
cod. proc. pen., pertanto, sono manifestamente infondate sia per la
contestazione di cui all’art. 416 -bis cod. pen., sia in relazione al reato di cui
all’art.12 -quinquies legge n. 203 del 1991 per il quale, in specie, il ricorrente
muove rilievi aspecifici, facendo, peraltro, riferimento al presupposto della
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