Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35850 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35850 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIRAS MARIO N. IL 19/01/1972
avverso la sentenza n. 472/2013 GIP TRIBUNALE di NUORO, del
22/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 25/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PIRAS Mario ricorre contro la sentenza di patteggiamento specifi-

cata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni uno e mesi
quattro di reclusione per il reato previsto dall’art. 319 cod. pen., e denuncia violazione
dell’art. 133 cod.pen., assumendo che la pena, attesa l’esigua gravità del fatto, avreb-

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applica-

zione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo dalle stesse voluto, non possono prospettare con il ricorso per cassazione censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come
quelle concernenti la prova in ordine alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del
fatto o come quelle relative all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità
e modalità di determinazione della pena (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv
214637; Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti, rv 219852).
Inoltre la parte è priva di un concreto interesse a dedurre su tali punti la
mancanza o insufficienza della motivazione, dal momento che la decisione del giudice
coincide esattamente con la volontà cristallizzata nel patto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.

be dovuto essere determinata nel minimo eidttale.

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