Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3585 del 15/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 3585 Anno 2015
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DRAGONE VINCENZO N. IL 05/06/1960
avverso la sentenza n. 1916/2008 GIP TRIBUNALE di VIGEVANO,
del 11/02/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/10/2014

Il Sostituto Procuratore generale, dr. Massimo Galli, ha concluso per iscritto
chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11 febbraio 2011, il G.U.P. del Tribunale di Vigevano
applicava a Dragone Vincenzo, su concorde richiesta delle parti, ritenuta la
continuazione tra i reati contestati e quelli di cui alla sentenza del G.U.P. del

base alla richiesta, era assunta come pena base, previo riconoscimento delle
attenuanti generiche equivalenti, quella di tre anni e nove mesi di reclusione
(reato riguardante il fallimento `COMPOTEC s.p.a.’), aumentata per i reati
riguardanti il fallimento ‘PAVIAMACCHINE s.r.l. in liquidazione’, di nove mesi di
reclusione, ridotta per il rito a 3 anni di reclusione, di cui 2 anni e sei mesi
condonati.
Il Tribunale ha altresì dichiarato l’imputato interdetto dai pubblici uffici per la
durata di cinque anni ed inabilitato all’esercizio di un’impresa commerciale ed
incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni.
2. Avverso la sentenza ricorre il difensore dell’imputato, avv. Marco Feno,
deducendo erronea applicazione di legge penale, in ordine alla mancata
applicazione del condono previsto dalla legge 241 del 2006 ai reati riguardanti il
fallimento ‘PAVIAMACCHINE s.r.l. in liquidazione’, ancorchè dichiarato il 9
gennaio 2008. Il ricorrente deduce che le condotte ascritte all’imputato si
assumono commesse ‘pressoché integralmente’ in epoca precedente e che a tale
fine non può rilevare la data di dichiarazione di fallimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 È infatti pacifico che i fatti riguardanti il fallimento “PAVIAMACCHINE
s.r.l. in liquidazione” sono stati commessi in epoca successiva al 2 maggio 2006,
poiché la data di dichiarazione del fallimento è il 9 gennaio 2008.
Il ricorrente considera questa solo una data di accertamento, essendo le
condotte distrattive anteriori, ma sul punto la giurisprudenza di legittimità è
assolutamente pacifica, avendo questa Corte affermato in più occasioni (da
ultimo, Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013 – dep. 09/01/2014, De Florio, Rv.
258712), anche rispetto al tema dell’indulto (Sez. 1, n. 46023 del 29/10/2004,
Marusi Guareschi, Rv. 230162; Sez. 5, n. 7814 del 22/03/1999, Di Maio, Rv.
213867) che la data di commissione dei reati di bancarotta prefallimentare
2

Tribunale di Torino del 20 gennaio 2009, la pena di due anni di reclusione. In

coincide con quella di pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento o, nel
caso di liquidazione coatta amministrativa, con quella della dichiarazione dello
stato di insolvenza; solo per i fatti di bancarotta fraudolenta postfallimentare il
momento consumativo coincide con quello (successivo) in cui vengono poste in
essere le condotte integranti il fatto tipico (Sez. 5, n. 18565 del 21/01/2011,
Vitali, Rv. 250082).
2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del

ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
cost, sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in Euro
1500,00, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014
Il consigli re estensore

Il Presidente

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA