Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35849 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35849 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRUPPO ANGELO N. IL 06/02/1954
avverso la sentenza n. 4050/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 25/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

TRUPPO Angelo ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’ad: 385 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta.

Il ricorso è inammissibile, perché censura in punto di fatto il trat-

tamento sanzionatorio rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretto – come nel caso di specie – da
congrua motivazione. Infatti il giudice d’appello, valutati

i criteri fissati dall’art. 133

cod.pen. e, in particolare, la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali, ha ritenuto l’imputato immeritevole di un’attenuazione della pena.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.

§2.

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