Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35848 del 29/05/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35848 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAFFA CRISTIANO N. IL 23/02/1974
avverso l’ordinanza n. 1636/2013 TRIBUNALE di FIRENZE, del
22/05/2014
sentita la izione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/seytite le conclusioni del PG Dott. D . c(-45R,9_,A r5oto
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Uditi difens Avv.;
Data Udienza: 29/05/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze, giudice dell’esecuzione,
all’esito dell’udienza camerale, disponeva la revoca della sospensione condizionale della
pena concessa a Cristiano Raffa con sentenza dello stesso tribunale in data 14.12.2010,
avendo il predetto commesso un altro delitto nel quinquennio.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il Raffa, personalmente,
deducendo la nullità della notifica dell’avviso dell’udienza camerale effettuato
della dichiarazione di irreperibilità non sono state effettuate le ricerche presso l’ultima
residenza dell’interessato in Poggibonsi.
Con il secondo motivo di ricorso denuncia il vizio della motivazione in ordine alla
sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Invero, dal verbale di vane ricerche richiamato nel decreto di irreperibilità emerge
che il Raffa era stato contattato personalmente e che si era reso volontariamente
irreperibile; inoltre, risulta in atti che erano state effettuate le ricerche a Poggibonsi.
Il motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio della motivazione dell’ordinanza
impugnata è palesemente generico e, pertanto, inammissibile, non avendo, peraltro, il
ricorrente contestato l’esistenza del presupposto sul quale è stata fondata la revoca della
sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 168 primo comma cod. pen., ossia
la commissione di ulteriore delitto nel quinquennio.
Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della
somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 maggio 2015.
all’interessato irreperibile presso il difensore di fiducia. Lamenta, in particolare, che ai fini