Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35847 del 29/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35847 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARILOTTI CLAUDIO N. IL 11/09/1958
avverso l’ordinanza n. 251/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
24/06/2014
sentita la azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se rte le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 29/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, giudice
dell’esecuzione, all’esito dell’udienza camerale, disponeva la revoca della
sospensione condizionale della pena concessa a Claudio Barilotti con sentenza
dello stesso tribunale in data 19.3.2010, irrevocabile il 24.12.2012, non avendo
adempiuto all’obbligo cui il beneficio era stato subordinato.

difensore di fiducia, deducendo, in primo luogo, la nullità della notifica dell’avviso
dell’udienza camerale effettuato all’interessato presso il difensore di fiducia
domiciliatario per la fase del giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso denuncia il vizio della motivazione in ordine
alla sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ fondato il primo motivo del ricorso, preliminare ed assorbente.
Come si rileva dalla stessa ordinanza, il Barilotti non è comparso all’udienza
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camerale per la quale era stato dato avviso c5Mifensore di fiducia che il predetto
aveva nominato e presso il quale aveva eletto domicilio nella fase del giudizio di
cognizione.
E’ stato, infatti, più volte affermato che la dichiarazione di domicilio vale in
ogni stato e grado del giudizio di cognizione e ( dopo la sua conclusione con
sentenza irrevocabil7 la menzionata dichiarazione cessa di avere efficacikpoiché
la fase esecutiva è autonoma e distinta per forma e contenuto dalla prima,
essendo diretta alla soluzione di questioni attinenti proprio alla esecuzione del
provvedimento. (Sez. 3, n. 3107 del 23/11/1998 – dep. 18/01/1999, Petrera, rv.
212856).
Pertanto, è nulla la notifica all’interessato dell’avviso di fissazione di udienza
per il giudizio di esecuzione effettuata mediante consegna al difensore
domiciliatario per la fase di cognizione.
Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con
nvio al Tribunale di Roma, restando assorbite le residue censure.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
ma.
Così deciso, il 29 maggio 2015.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il Barilotti, a mezzo del

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