Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35846 del 29/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35846 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIZZATA ANTONIO N. IL 01/03/1984
avverso l’ordinanza n. 410/2009 GIP TRIBUNALE di LOCRI, del
19/05/2014
sentita la lazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se tite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 29/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 19.5.2014 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Locri, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione
condizionale della pena concessa ad Antonio Pizzata con la sentenza di condanna
emessa il 27.1.2005 dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e divenuta
irrevocabile il 13.3.2006, avendo il predetto commesso entro cinque anni, tino a
settembre 2006) un ulteriore delitto per il quale è stato irrevocabilmente

Il giudice dell’esecuzione, invece, respingeva la richiesta avanzata dal
Pizzata volta all’applicazione del beneficio dell’indulto, ai sensi della legge n. 241
del 2006, in ragione della causa ostativa, atteso che, nel termine di cinque anni
dalla data di entrata in vigore della predetta legge/ il Pizzata ha commesso un
delitto non colposo per il quale ha riportato condanna definitiva alla pena di anni
quattro di reclusione.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pizzata, a
mezzo del difensore di fiducia, denunciando, con il primo motivo, la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell’applicazione del beneficio
dell’indulto.
Rileva, in particolare, che il reato ritenuto ostativo all’applicazione
dell’indulto è stato contestato, stando alla imputazione, fino al 18 settembre
2006 che corrisponde all’epoca dell’accertamento del fatto e non al momento di
consumazione del reato, certamente antecedente a detta data. In ragione di tale
6itile.

incertezza non poteva essere applicato l’art. 3vregge n. 241 del 2006.
In secondo luogo, afferma che la predetta disposizione di cui all’art. 3 non
poteva essere applicata nella specie, riferendosi a chi abbia «usufruito»
dell’indulto, mentre il Pizzata non ne ha usufruito, né poteva farlo / avendo
beneficiato della sospensione condizionale della pena incompatibile con l’indulto.
Così che, la commissione di un reato in epoca successiva ad una sentenza di
condanna non può contemporaneamente essere causa di revoca della
sospensione condizionale e paralizzare l’applicazione dell’indulto.
Infine, quanto alla disposta revoca della sospensione condizionale della
pena, il ricorrente insiste nell’assunto chei a normai_dell’art. 168 primo comma
cod, pen., presupposto della revoca è la commissione di un reato della stessa
indole, sia che si tratti di delitto, sia che si tratti di contravvenzione.

3. In data 13.5.2015 è pervenuta memoria a firma del Pizzata con la quale
ribadisce ulteriormente le censure di cui al primo motivo di ricorso.

2

i

condannato alla pena di anni quattro dì reclusione, oltre la multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il ricorso è solo in parte fondato nei termini di seguito
indicati.
1. E’ manifestamente infondato l’ultimo motivo di ricorso con il quale si
insiste nel sostenere che causa di revoca della sospensione condizionale è la
commissione nel tempo previsto di un reato della stessa indole,
indipendentemente dal fatto che si tratti di delitto o di contravvenzione.

scontrano palesemente con la lettera e la ratio della disposizione di cui all’art.
168, primo comma n. 1 cod. pen., secondo la quale l’identità dell’indole del reato
commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e
non ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca
quale che sia la sua natura (Sez. 1, 15 febbraio 2000, Bellino, rv. 215615; Sez.
1, n. 31375, 02/07/2008, De Filippis, rv. 240679).
2. Quanto all’applicazione del beneficio dell’indulto di cui alla legge n. 241 dPA2006, deve essere precisato che correttamente il giudice dell’esecuzione ha
richiamato il principio secondo il quale, in presenza di una già operante e
riconoscibile causa di revoca dell’indulto, è legittima e doverosa la mancata
applicazione del beneficio atteso che, altrimenti, il medesimo, una volta
applicato, o dovrebbe essere subito dopo revocato, con inutile dispendio di
attività giurisdizionale, o non sarebbe più revocabile, con evidente violazione
della legge che, quando ne sussistano le condizioni, prevede/ invece /la revoca
come obbligatoria (Sez. 1, n. 19752, 28/03/2003, Calì, rv. 223850; Sez. 1, n.
15462 del 31/03/2010, Jouini, rv. 246842). La ratto di tale interpretazione rende
del tutto evidente l’infondatezza dei rilievi mossi con il secondo motivo di ricorso,
laddove si sostiene che la commissione del reato non possa essere causa di
revoca della sospensione condizionale e al tempo stesso impedire l’applicazione
del beneficio dell’indulto; si tratta, infatti, dell’applicazione di autonome
disposizioni di legge fondate sulla comune finalità di escludere i benefici che
incidono sulla effettiva espiazione della pena per i soggetti che, essendo già stati
condannati, manifestino particolare pervicacia nell’attività delittuosa.
Pertanto, il motivo di ricorso sul punto non è fondato; mentre, sono in parte
corretti i rilievi del Pizzata in ordine alla necessità che, in presenza di una
contestazione non precisa della data di commissione del reato, il giudice
dell’esecuzione per affermare la sussistenza della causa ostativa all’applicazione
dell’indulto verifichi l’accertamento della data di commissione del reato, cosa che
nella specie non è avvenuta.
Conseguentemente, limitatamente a tale aspetto l’ordinanza impugnata
deve essere annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione che dovrà procedere a
3

Le argomentazioni del ricorrente, volte a sostenere tale interpretazione, si

verificare se il Pizzata aveva commesso nei cinque anni successivi all’entra in
vigore della legge n. 241 del 2006 un reato che esclude l’applicazione del
beneficio dell’indulto alla precedente condanna.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente il diniego
dell’indulto e rinvia per nuovo esame al gip del Tribunale di Locri; rigetta nel

Così deciso, il 29 maggio 2015.

resto il ricorso.

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