Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35844 del 29/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35844 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Limitone Giuliano, nato a Massafra (TA) il 05/01/1979,
avverso l’ordinanza del 17/11/2013 del Tribunale di Busto Arsizio,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 17 novembre 2013 il Tribunale di Busto
Arsizio, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della
sospensione condizionale della pena subordinata allo “svolgimento di attività
lavorativa non retribuita per il periodo di tre mesi presso il Comune di Samarate
(pulizie e taglio erba)”, concesso a Limitone Giuliano con sentenza dello stesso
Tribunale, sezione distaccata di Gallarate, del 9 dicembre 2009.
A sostegno della decisione il Tribunale ha addotto la circostanza che il
Comune, in data 27 giugno 2012, aveva comunicato la mancata presentazione
del Limitone per l’inizio dell’attività lavorativa, e il fatto che la figlia dello stesso

Data Udienza: 29/05/2015

avesse dichiarato che il padre aveva lasciato l’Italia e si era recato in Albania per
quindici giorni, ciò che induceva a ritenere che il condannato avesse
scientemente violato la prescrizione.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Limitone tramite il difensore di fiducia, avvocato Giovanna Menichino, la quale
denuncia il vizio di motivazione.

aveva disposto un rinvio della trattazione dell’incidente, invitando il Comune di
Sannarate ad una nuova definizione dei termini e modi dell’attività lavorativa e a
comunicare l’esito dell’ulteriore tentativo entro la successiva udienza, fissata per
il giorno 20 settembre 2013.
Stante l’inerzia dell’Ente pubblico, il Limitone tramite il difensore, con posta
elettronica certificata (PEC), aveva sollecitato, in data 27 giugno 2013, il
Comune di Samarate a prendere le dovute iniziative senza ricevere alcuna
risposta, sicché lo stesso condannato si era rivolto ad altro ente, “Il Melo Onlus”,
dichiaratosi disponibile a consentirgli la prestazione di attività non retribuita per
tre mesi.
Tali dati, pur rappresentati nell’ultima udienza di trattazione del
procedimento, il 17 novembre 2013, non erano stati affatto considerati dal
Tribunale che aveva emesso ordinanza di revoca del beneficio, contraddicendo se
stesso poiché la trattazione dell’incidente era stata rinviata proprio per
consentire al Comune una nuova definizione dell’impegno richiesto al Limitone,
ciò che non era avvenuto; e, inoltre, ignorando totalmente le produzioni
difensive attestanti l’impegno profuso dal condannato per espletare la prescritta
attività lavorativa prima presso il Comune, come da sua sollecitazione del 27
giugno 2013, e successivamente, attesa l’inerzia dell’Ente pubblico, presso la
suddetta associazione “Il Melo Onlus”, la quale si era dichiarata disponibile a
consentirgli di svolgere il lavoro di pubblica utilità.
Nel provvedimento di revoca, infine, il Comune aveva fatto riferimento alla
dichiarazione della figlia del condannato circa l’allontanamento del padre dal
territorio nazionale per trattenersi in Albania quindici giorni, ciò che risultava del
tutto impertinente alla situazione del Limitone, il quale non ha figli e non è mai
stato in Albania.

2. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta depositata il 23
settembre 2014, ha condiviso il vizio motivazionale denunciato e ha chiesto,
pertanto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
2

Lo stesso Tribunale di Busto Arsizio, alla prima udienza del 19 ottobre 2012,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Dalla narrativa che precede, i cui passaggi trovano puntuale riscontro nella
documentazione in atti, emerge con evidenza il vizio di motivazione nei termini
denunciati dal ricorrente e il richiamo del Tribunale a circostanze personali

mai stato in Albania, ciò che induce a ritenere che il provvedimento sottenda uno
scambio di persona.

2. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio
per nuovo esame allo stesso Tribunale di Busto Arsizio, che provvederà tenendo
conto delle sue precedenti determinazioni interlocutorie e delle circostanze
effettivamente pertinenti alla persona del condannato, senza trascurare l’esame
delle produzioni effettuate dal ricorrente a sostegno della disponibilità a svolgere
l’attività lavorativa prescrittagli.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Busto Arsizio.
Così deciso il 29 maggio 2015.

estranee al condannato, il ‘quale ha dichiarato di non avere figli e di non essere

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