Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35844 del 12/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 35844 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORACI GIUSEPPE N. IL 20/03/1962
avverso la sentenza n. 1524/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del
27/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2013 la relazione fatta dal
p
Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PciA-‘Q–e–ei•’‘ 14″),
che ha concluso per
Ce/t, fv•-” CNIA .0 i
IMtA~W
,

Udito, per la pa civile, l’Avv
Udit i dife or Avv.

Data Udienza: 12/03/2013

Ritenuto in fatto.

-2- Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza
impugnata con riguardo:
a) all’affermazione di responsabilità;
b) alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;
c) alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
Considerato in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato e generico.
-1- Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, avendo, in punto di
responsabilità, la corte territoriale legittimamente ritenuto, in piena sintonia con gli elementi
probatori acquisiti, che il rinvenimento, all’interno della proprietà dell’imputato, dell’oggetto
rubato, una giara, in precedenza sottratta a Montagno Cappuccinello Maria Antonia -previa
abusiva introduzione del ladro nel cortile di pertinenza dell’abitazione di campagna della
persona offesa- costituisse elemento di prova determinante a carico del Foraci. La vicinanza
di tempo e di luogo del rinvenimento della giara, rispetto al tempo ed al luogo del furto, ha
altresì giustamente aggiunto la stessa corte, giustificava ampiamente la conclusione secondo
cui lo stesso Foraci era l’autore del furto e non il ricettatore dell’oggetto rubato.
Peraltro, a fronte degli argomenti posti dal giudicante a fondamento della sentenza
impugnata, il ricorrente si limita alla generica contestazione della decisione, senza
concretamente indicare le ragioni per le quali il ritrovamento dell’oggetto rubato nella
proprietà dell’imputato sarebbe elemento privo di rilievo probatorio.
-2- Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Lo stesso ricorrente, invero, rileva che il termine massimo di prescrizione del reato
contestato, commesso il 24 marzo 2004, deve intendersi interamente decorso alla data del 24
ottobre 2011.
Se così è, deve prendersi atto del fatto che, alla data della sentenza impugnata -27 maggio
2011-, la prescrizione non si era ancora maturata.
-3- Manifestamente infondato, oltre che generico, è anche l’ultimo dei motivi proposti.
I giudici del merito hanno invero legittimamente ritenuto che la pena inflitta, peraltro
irrogata nei minimi edittali e mitigata dal riconoscimento delle attenuanti generiche, doveva
ritenersi pienamente proporzionata al fatto ed alla personalità dell’imputato.
Nel ricorso, peraltro, il ricorrente genericamente lamenta l’eccessività della pena, a suo
giudizio sproporzionata rispetto alla natura, alle modalità del fatto ed alla capacità a
delinquere dell’imputato, senza tuttavia specificare perché tali elementi di valutazione, pur
considerati, seppur sinteticamente, dai giudici del merito, avrebbero dovuto comportare
l’irrogazione di una pena inferiore a quella inflitta.

z_

-1- Foraci Giuseppe ricorre per cassazione, per il tramite del difensore, avverso la sentenza
della Corte d’Appello di Messina, del 27 maggio 2011, che ha confermato la sentenza del
Tribunale di Patti, sezione distaccata di S. Agata di Militello, che lo ha ritenuto colpevole del
reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha
condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 300,00 euro di multa, nonché al
risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.

-4- La manifesta infondatezza e la genericità dei motivi proposti determinano
l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo
determinare in euro 1.000,00.
-5- La declaratoria d’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la
prescrizione del reato, pur maturata dopo la sentenza di secondo grado.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA