Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35843 del 29/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35843 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIGUORI PATRIZIO N. IL 24/08/1978
avverso l’ordinanza n. 116/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
19/05/2014
sentita la r
ione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se,p.tfte le conclusioni del PG Dott.

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Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 29/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 19.5.2014 il Gip del Tribunale di Napoli, quale
giudice dell’esecuzione, ritenuta fondata la richiesta del pubblico ministero,
disponeva la revoca, ai sensi dell’art. 168 terzo comma cod. pen., della
sospensione condizionale della pena concessa a Patrizio Liguori con la sentenza
di condanna emessa dallo stesso giudice il 10.1.2011, irrevocabile il 10.3.2011.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il

condannato, personalmente, denunciando la violazione di legge ed il vizio della
motivazione, atteso che proprio la decisione della Corte costituzionale n. 3063
del 2007, richiamata dal giudice dell’esecuzione, conforta la tesi difensiva
laddove afferma che la revoca della sospensione condizionale della pena è
consentita

in executivis

nella sola ipotesi in cui l’elemento ostativo alla

j, concessione non fiassR conoscibile al giudice della cognizione. Né vale sostenere
che il giudice della cognizione non poteirrek conoscere tale causa ostativa,
addebitandone all’imputato la colpa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Per quanto afferma lo stesso ricorrente, nel caso di specie, risulta evidente
che il giudice della cognizione, in sede di applicazione della pena ex art. 444 cod.
proc. pen., non era a conoscenza della esistenza di una causa ostativa alla
concessione del beneficio della sospensione condizionale previsto dall’accordo tra
le parti.
Sui limiti della

ha revoca del beneficio della sospensione condizionale in sede

esecutiva l’orientamento prevalente di questa Corte, secondo il quale la revoca
va esclusa soltanto se la causa ostativa al riconoscimento del beneficio fosse
conosciuta nel giudizio di cognizione, è stato da ultimo confermato con la
decisione delle sezioni unite penali del 23.4.2015. E’ stata, infatti, affermata la
possibilità da parte del giudice dell’esecuzione di revocare la sospensione
condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell’art. 164,
quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause già
risultassero documentalmente al giudice della cognizione.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha respinto con motivazione
compiuta la questione di legittimità costituzionale proposta dal Liguori ed ha
revocato il beneficio, evidenziando che né dagli atti, né da quanto prospettato ed
allegato dalla difesa fosse desumibile la conoscenza della causa ostativa da parte
del giudice della cognizione.
2

2.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spése
processuali.

Così deciso, il 29 maggio 2015.

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