Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35842 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35842 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIMITRI IMMACOLATA N. IL 26/03/1977
avverso la sentenza n. 342/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 14/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 25/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
DIMITRI Immacolata ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la di lei condanna per il reato previsto dall’art. 388
cod. pen., e denuncia:
mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo
1.
che non sarebbe stata adeguatamente vagliata la credibilità della testimonianza
2.
erronea applicazione dell’art. 133 cod.pen., perché la pena inflitta non sarebbe
equa.
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a contestare la credibilità della testimonianza assunta sénza evidenziare in seno
alle valutazioni espresse in sentenza alcuna palese illogicità.
Essi appaiono altresì privi del necessario requisito della specificità, perché
ripropongono le medesime censure enunciate nei motivi d’appello senza confrontarsi
con le argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, cosicché, non
assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi meramente apparenti e, quindi, privi del necessario requisito della specificità (v. ex
plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.
resa da Sammarco, posta a base della condanna;