Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35842 del 12/03/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35842 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
LIVELLA LUCA N. IL 08/03/1974
avverso la sentenza n. 1453/2011 TRIBUNALE di BRESCIA, del
08/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2013 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SC/c-ka-v a’e’eA ‘
che ha concluso per
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Udito, per l arte civile, l’Avv
Udit i di4nsor Avv.

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Data Udienza: 12/03/2013

-1- Ricorre a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Brescia avverso la sentenza del tribunale della stessa città, dell’8 giugno 2011,
che ha applicato a Livella Luca, imputato ex art. 186 co. 2 lett. c) e co. 2 sexies del codice
della strada (tasso alcolemico registrato pari a 2,02 g/1 nelle due prove), la pena concordata
tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di un mese, dieci giorni di arresto e 1.000,00 euro di
ammenda; con sospensione della patente di guida per un anno.
Lamenta il ricorrente che il tribunale ha omesso di disporre la confisca del veicolo con il
quale è stato commesso il reato, pur avendo riconosciuto che ne ricorrevano i presupposti di
legge, ed ha rinviato, a tale scopo, al prefetto competente. Tanto, in violazione dell’art. 186
co. 2 lett. c) del C.S. che impone al giudice, anche nei casi pena patteggiata, di disporre la
confisca del veicolo che sia, come nel caso di specie, di proprietà dell’imputato.
Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato.
-1- L’art. 186 del codice della strada, come novellato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito
nella legge n. 125/2008, prevede, per chi si sia reso responsabile del reato di guida in stato di
ebbrezza alcolica, allorchè il tasso alcolemico registrato sia superiore, come nel caso di
specie, a 1,50 g/1 -ove anche il procedimento sia definito con pena patteggiata o sia disposta
la sospensione condizionale della pena- la confisca obbligatoria del veicolo con il quale è
stata commessa l’infrazione, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.
A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale pur dopo le modifiche agli artt. 186 e
187 dello stesso codice, apportate dalla legge n. 120 del 2010, per effetto delle quali alla
confisca è stata attribuita la natura di sanzione amministrativa accessoria. Invero,
l’attribuzione alla confisca della natura di sanzione amministrativa accessoria, non ne ha
eliminato il carattere dell’obbligatorietà e, in conseguenza, non ha fatto venir meno l’obbligo
del giudice, ricorrendone i presupposti, di disporla con la sentenza, anche di patteggiamento,
che accerti la commissione del reato sopra indicato (Cass. nn. 41080, 12313/12). Ciò,
peraltro, analogamente a quanto avviene per l’applicazione della sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida, la cui natura amministrativa non incide sull’obbligo del
giudice di applicarla nei casi previsti dalla legge.
Spetta, quindi, sempre al giudice di disporre la confisca del veicolo con cui il reato è stato
commesso, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti.
E dunque, erroneamente , nel caso di specie, il giudice del merito ha omesso, almeno nella
parte dispositiva della sentenza, di disporre la confisca dell’autovettura “Volkswagen Golf’,
targata “BA 925 SM” -pur avendo dato atto della sussistenza dei relativi presupposti, essendo
la predetta vettura di proprietà dell’imputato- ed ha rinviato, a tale scopo, al prefetto
competente.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente al punto concernente
la mancata confisca del veicolo sopra specificato, senza rinvio, potendo a tanto provvedere
direttamente questa Corte in considerazione della obbligatorietà del provvedimento e
dell’accertata sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione dello stesso. Ciò, in vista
del disposto di cui all’art. 620 co. 1 cod. proc. pen., il quale stabilisce, dopo avere indicato i
casi di annullamento senza rinvio, che la Corte di cassazione può disporre tale annullamento
in ogni altra ipotesi in cui il rinvio sia superfluo (tra le quali ben può rientrare la mancata
confisca obbligatoria dovuta a svista del giudice); ipotesi in cui la stessa Corte può adottare
gli opportuni provvedimenti consistenti, nel caso di specie, nell’ordine di confisca (Cass. n.
26579/2008).

Ritenuto in fatto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca del veicolo
con il quale è stato commesso il reato; confisca che dispone.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.

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