Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35841 del 29/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35841 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Lavigna Pasquale, nato a San Giovanni in Fiore il 30/10/1959,
avverso l’ordinanza dell’8/11/2013 del Tribunale di Castrovillari,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Condannato con sentenza del Tribunale di Castrovillari del 7 ottobre
2009, divenuta irrevocabile il 3 maggio 2012, alla pena di mesi otto di reclusione
ed euro quattrocento di multa per il reato di truffa aggravata (artt. 640 e 61,
comma primo, n. 7, cod. pen.), con pena condizionalmente sospesa
subordinatamente all’integrale risarcimento del danno -quantificato in euro
27.000- entro il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza, Lavigna Pasquale si è visto revocare, su istanza della persona offesa,
Lo Presti Michele, il beneficio della sospensione condizionale della pena, giusta
ordinanza in data 8 novembre 2013 del Tribunale di Castrovillari, in funzione di

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Data Udienza: 29/05/2015

giudice dell’esecuzione, per mancato adempimento del predetto obbligo
risarcitorio nel termine prescritto in sentenza.
Il Tribunale ha ritenuto inidoneo, al fine dì considerare adempiuta la
condizione, l’accordo intervenuto tra il Lavigna e la persona offesa, Lo Presti
Michele, in data 6 marzo 2013, nel quale quest’ultimo, con riferimento
all’obbligazione indicata in sentenza, si dichiarava risarcito, rilasciando al Lavigna

for Two 800 cabrio Passion, un motoveicolo linlun 250, e un assegno circolare di
euro duemila.
Tale accordo, ad avviso del Tribunale, non costituiva adempimento della
condizione cui era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale
della pena perché intervenuto ben oltre il termine di sessanta giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza del 7 ottobre 2009, irrevocabile dal 3
maggio 2012, e perché non integralmente satisfattorio delle ragioni del creditore,
atteso il valore dei beni consegnati inferiore a quello statuito come oggetto del
dovuto risarcimento e l’impossibilità di immatricolare il motoveicolo consegnato
al danneggiato, perché privo del certificato di collaudo prescritto dalla Unione
europea, donde la richiesta della persona offesa, Lo Presti, al giudice
dell’esecuzione di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena
concesso al Lavigna.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Lavigna tramite il difensore, il quale deduce vizio della motivazione, mettendo
altresì in dubbio la legittimità dell’attuale procedimento di esecuzione iniziato su
impulso della sola persona offesa, già parte civile nel giudizio di cognizione.
Il Giudice dell’esecuzione avrebbe proceduto alla revoca del beneficio senza
tener conto del fatto che la stessa persona offesa, nell’atto sottoscritto il 6 marzo
2013 con firma autenticata dal suo difensore, aveva rilasciato ampia quietanza
liberatoria al suo debitore proprio con riferimento all’obbligazione sancita nella
sentenza di condanna del 7 ottobre 2009, non costituendo causa di invalidazione
di tale atto l’allegata impossibilità di immatricolare il motoveicolo ceduto, già
regolarmente acquisito dal Lavigna tramite importatore autorizzato con allegata
dichiarazione di immatricolazione.
Così operando, oltre a disconoscere il documento tempestivamente prodotto
dal Lavigna, il Tribunale avrebbe arbitrariamente sostituito la sua valutazione a
quella delle parti, come espressasi nell’esercizio della loro autonomia, e avrebbe
illegittimamente sindacato l’accordo dalle stesse raggiunto ratificante l’avvenuto
adempimento.
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quietanza liberatoria, per avere ricevuto dal condannato un’autovettura Smart

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 18 settembre
2014, richiamata la giurisprudenza in tema di revoca della sospensione
condizionale della pena subordinata alla condizione posta dal giudice, ritiene
inammissibile il ricorso, essendo certo che l’adempimento non è avvenuto per
intero nei tempi prescritti e non risultando prospettati dal condannato validi

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso pone un problema preliminare, denunciato nell’impugnazione
proposta ma rilevabile anche d’ufficio, che attiene all’instaurazione del
procedimento di esecuzione su istanza della persona offesa, già costituita parte
civile nel processo di cognizione.
La richiesta al Tribunale di Castrovillari di revocare la sospensione
condizionale della pena concessa al condannato, Lavigna Pasquale, per mancato
adempimento, entro il termine prescritto, dell’obbligazione risarcitoria cui il
beneficio era stato subordinato, risulta proposta il 9 gennaio 2013 dall’avvocato
Angela Zocco, nella dichiarata qualità di difensore della persona offesa, Lo Presti
Michele, con deposito di nomina come difensore unitamente alla procura speciale
oltre un mese dopo, il 27 febbraio 2013, a seguito della fissazione dell’udienza in
camera di consiglio tenutasi il 24 ottobre 2013, alla presenza delle parti e del
pubblico ministero, con decisione deliberata il successivo 8 novembre.
Sancisce l’art. 90, comma 1, cod. proc. pen. che “La persona offesa dal
reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti
dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e,
con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova”; e l’art.
666, comma 1, cod. proc. pen. dispone che “Il giudice dell’esecuzione procede a
richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore”, precisando nei
successivi commi (3 e 4) che “[…] il giudice o il presidente del collegio,
designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data
dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori
[…]. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del
pubblico ministero”.
Se ne ricava che mentre alla persona offesa dal reato, ancorché non
costituita come parte civile, è riconosciuto un generale potere di presentare
memorie in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà da essa

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elementi a giustificazione dell’impossibilità di esatto adempimento nel termine.

esercitabili sono solo quelli espressamente riconosciuti dalla legge e, quindi,
soggetti al principio di tassatività.
Tanto esclude, ad avviso della Corte, che rinteressato” legittimato a
proporre l’incidente di esecuzione e al quale viene designato dal giudice
dell’esecuzione un difensore di ufficio, ove sia privo del difensore di fiducia, come
previsto dall’art. 666, commi 1 e 3, cod. proc. pen., possa comprendere la

di presentare memorie, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art.
90, comma 1, dello stesso codice, che la persona offesa può sollecitare il
pubblico ministero a proporre incidente di esecuzione e, in particolare, a
richiedere la revoca della sospensione condizionale della pena che sia stata
subordinata all’adempimento, da parte del condannato, di obbligazione
risarcitoria nei suoi confronti, non avvenuto o inesattamente eseguito rispetto
alle condizioni prescritte in sentenza; tale esito è rafforzato dalla considerazione
che la persona offesa, già parte civile nel processo di cognizione, ha un interesse
diretto all’adempimento dell’obbligazione del condannato nei suoi confronti,
azionabile davanti al giudice civile, e non all’effettiva esecuzione della sanzione
penale, rimasta sospesa, la quale sottende un interesse squisitamente
pubblicistico: quello dello Stato a realizzare la potestà punitiva che gli compete
in via esclusiva.
E, in proposito, giova ricordare che la Corte, sia pure in un caso diverso da
quello attuale in cui era stata ordinata la revoca della patente di guida su
richiesta del Prefetto in relazione al giudicato reato di guida in stato di ebbrezza,
ha già precisato che il giudice dell’esecuzione provvede a richiesta del pubblico
ministero o dell’interessato, anche tramite il proprio difensore, e che nessun altro
soggetto è legittimato alla proposizione dell’incidente di esecuzione,
conseguentemente annullando senza rinvio il provvedimento impugnato (Sez. 1,
n. 43208 del 16/10/2012, Scialpi, Rv. 253791).
Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che l’ordinanza di revoca della
sospensione condizionale della pena sia stata emessa dal Giudice dell’esecuzione
in assenza di una valida richiesta, idonea a dare inizio al procedimento, poiché
proveniente dalla persona offesa, già costituitasi come parte civile, non
legittimata a proporre l’incidente; con l’ulteriore conseguenza che il Giudice non
aveva il potere di provvedere e, pertanto, il provvedimento comunque emesso
deve essere annullato.
Tale esito assorbe ogni altra censura del condannato ricorrente.

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persona offesa dal reato; discende, invece, dalla generale previsione della facoltà

2. Segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con
comunicazione della presente decisione al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Castrovillari, cui compete l’esecuzione della sentenza in questione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Castrovillari.
Così deciso il 29 maggio 2015.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

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