Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35841 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35841 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHIOPPETTI ROBERTO N. IL 27/01/1964
avverso la sentenza n. 3852/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
04/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 25/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
SCHIOPPETTI Roberto ricorre contro la sentenza di patteggia-
mento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi
otto di reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod. pen., e denuncia mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen. per insussistenza del fatto.
Il motivo di ricorso è generico – e, quindi, inidoneo ad attivare il
sindacato di legittimità – perché, lungi dal confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che riassume gli elementi di fatto sui quali poggia l’accusa contestata, si limita all’apodittica petizione di una pronuncia assolutoria senza specificarne le
ragioni.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua,
di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.
§2.