Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35841 del 12/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 35841 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NARDONE FABIO N. IL 05/04/1979
avverso la sentenza n. 5612/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. &i{3.746CA’ VAA
che ha concluso per
/04— Cilt

Udito, per la p e civile, l’Avv
Uditi dife or Avv.

Data Udienza: 12/03/2013

-1- Nardone Fabio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Roma, del 27 giugno 2011, che ha confermato la sentenza del Gup del
Tribunale di Latina, del 7 marzo 2007, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di cui all’art.
73 del d.p.r. n. 309/90 e, riconosciuta l’ipotesi lieve di cui al comma 5° dello stesso art. 73
nonché le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente del rito, lo ha condannato
alla pena di dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.
-2- Deduce il ricorrente:
a) Nullità della sentenza impugnata per omessa notifica all’imputato del decreto di
citazione per il giudizio d’appello. Detto decreto sarebbe stato notificato al difensore di
fiducia, ex art. 161 cod. proc. pen., essendo stato ritenuto lo stesso imputato “sconosciuto” al
domicilio dichiarato, laddove la notifica risultata omessa era stata effettuata in Cassino, via
Lombardia 18, invece che in Cassino, via Lombardia 16, ove l’imputato era domiciliato;
b) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della illogicità della
stessa, in punto di affermazione della responsabilità.
Considerato in diritto.
-1- Quanto al primo dei motivi proposti, occorre anzitutto rilevare che, contrariamente a
quanto indicato nell’intestazione della sentenza impugnata, nel decreto di citazione in
appello, del quale la Corte ha ritenuto necessario prendere visione per verificare la
fondatezza della dedotta doglianza, risulta correttamente indicato il domicilio eletto
dall’imputato in Cassino via Lombardia n. 16, ove non è stato possibile effettuare la notifica,
poi legittimamente e correttamente eseguita presso lo studio del difensore di fiducia, ai sensi
dell’art. 161 co. 4 cod. proc. pen.
La censura proposta è, quindi, chiaramente infondata.
Tale infondatezza, peraltro, emerge sotto un ulteriore profilo.
In realtà, ove anche si volesse ipotizzare una nullità della notifica del decreto di citazione,
si verterebbe, certamente, in un caso di nullità di ordine generale, tuttavia a regime
intermedio, e dunque sanabile se tempestivamente dedotta. Ciò alla stregua dei principi
affermati, anche a Sezioni Unite, da questa Corte, secondo cui, in tema di notificazione della
citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre
solo “nel caso in cui la notificazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in
forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva
dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità, non ricorre invece nei casi in cui vi
sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale
consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod proc. pen.”(Cass. S.U., n.
119 del 27/10/2004 Rv. 229539).
Nel caso di specie, la notifica del decreto di citazione non è stata certamente omessa, ma è
stata solo eseguita con modalità diverse da quelle previste, essendo stata la stessa eseguita
presso lo studio del difensore di fiducia; di guisa che, tenuto conto del rapporto fiduciario
che intercorre tra lo stesso difensore e l’imputato, deve ritenersi che essa sia stata in concreto
idonea a determinare la conoscenza piena ed effettiva dell’atto da parte dell’imputato. Nello
stesso ricorso, d’altra parte, viene solo rilevato che la notifica dell’atto in questione è stata
eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, cioè presso il difensore di fiducia invece
che al domicilio eletto, ma non si sostiene che l’imputato non ne abbia avuto notizia nè,
tanto meno, si indicano le ragioni di tale mancata conoscenza, di guisa che possa ritenersi
che la notifica non ha conseguito lo scopo di informare l’interessato della presenza dell’atto
stesso.

Ritenuto in fatto.

-2- Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
In realtà, la corte territoriale ha legittimamente ritenuto, con motivazione del tutto coerente
sul piano logico, che, non solo il dato ponderale della droga in sequestro, ma anche la
condotta tenuta dall’imputato alla vista degli agenti e la disponibilità di una notevole somma
di denaro, tale ritenuta specie in rapporto alle condizioni economiche dell’imputato,
autorizzavano a ritenere pienamente coinvolto l’odierno ricorrente nel traffico, in concorso
con il coimputato Musilli Silvio.
Il ricorso, d’altra parte, presenta chiari profili di genericità, laddove si limita a contestare le
argomentazioni della corte territoriale, senza tuttavia indicare le ragioni per le quali
l’argomentare della stessa, specifico, seppur particolarmente sintetico, sarebbe illogico.
-3- Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.

Avendo avuto, quindi, il Nardone tale notizia, era onere dell’imputato eccepire l’omessa
notifica tempestivamente e chiederne la rinnovazione, non potendosi egli limitare alla
denuncia del presunto vizio nella sede di legittimità. Tale mancata tempestiva eccezione ha
determinato la sanatoria di cui al citato art. 184 cod. proc. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA