Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35840 del 12/03/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35840 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

Data Udienza: 12/03/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEFENDENTI MARCELLO N. IL 16/09/1938
nei confronti di:
RIGONI PASQUALINA SECONDA N. IL 31/08/1931
inoltre:
MAESTRONI ANGELA N. IL 17/06/1937
avverso la sentenza n. 2054/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2013 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCoft:CA 04^1
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-1- Con sentenza dell’ 8 novembre 2010, il giudice monocratico del Tribunale di Cremona
ha dichiarato Rigoni Pasqualina Seconda colpevole del reato di lesioni colpose gravissime
commesse, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in
pregiudizio di Maestroni Angela. All’affermazione di responsabilità è seguita la condanna
dell’imputata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza
sulle aggravanti contestate, alla pena di tre mesi di reclusione, con sospensione della patente
di guida per sei mesi, nonché, riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa nella
misura del 30%, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle
parti civili, alle quali ha assegnato provvisionali di vario importo.
E’ accaduto che, nel percorrere la via Matteotti di Soresina alla guida della propria auto, la
Rigoni, giunta in prossimità dell’intersezione di detta arteria con la via Lombardia, nel
superare una bicicletta che procedeva nella stessa direzione di marcia, è entrata in collisione
con il velocipede. In particolare, è stato accertato che l’urto è avvenuto tra il manubrio della
bicicletta e la fiancata destra dell’auto, a seguito del quale la ciclista è caduta riportando
varie lesioni.
Il punto d’urto è stato individuato, sebbene con qualche approssimazione, essendo stati i
veicoli coinvolti spostati dalla loro posizione iniziale, verso il centro della carreggiata, nella
corsia opposta rispetto a quella di provenienza dei due veicoli che, al momento della
collisione, viaggiavano paralleli tra loro, occupando l’auto parte dell’opposta corsia.
Il tribunale ha affermato la responsabilità dell’imputata, poiché la stessa, nel sorpassare la
bicicletta, aveva eseguito una manovra vietata dal codice della strada —art. 148 co. 12 lett.
c)- che consente il sorpasso di veicoli a due ruote non a motore, in prossimità di intersezioni,
soltanto se ciò non comporta lo spostamento nella semicarreggiata destinata all’opposto
senso di marcia. Alla produzione dell’evento, ha aggiunto lo stesso tribunale, ha concorso
anche la vittima (nella misura del 30%), che si era spostata sulla propria sinistra senza avere
preventivamente controllato che un veicolo, sia pure in modo irregolare, la stava
sorpassando. Ha poi escluso lo stesso giudice del merito la tesi, pur avanzata, che l’urto tra i
due veicoli fosse stato causato da un improvviso malore della ciclista che, perso il controllo
del mezzo, sarebbe andata ad impattare con l’auto in fase di sorpasso.
-2- Su appello proposto dalla Rigoni, la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 7
ottobre 2011, in riforma della sentenza impugnata, ha assolto l’imputata perché il fatto non
costituisce reato.
-3- Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione, con atti separati ma di identico
contenuto, e ai soli effetti della responsabilità civile, Defendenti Marcello -in proprio, in
quanto marito di Maestroni Angela, e nella qualità di amministratore di sostegno della
moglie- il quale deduce:
a) Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 148 co. 12 (lett. c) del codice della strada,
in relazione all’art. 590 del codice penale. Sostiene la PC ricorrente che la Rigoni ha
certamente violato la norma del codice stradale, avendo invaso, nella fase di sorpasso,
l’opposta corsia di marcia, di guisa che la stessa deve ritenersi responsabile dell’incidente;
b) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove l’argomentare del giudice del
gravame -secondo il quale la Rigoni avrebbe violato la predetta norma del c.d.s. per
mantenere un’adeguata distanza tra l’auto e la bicicletta- finirebbe per giustificare la
violazione della predetta norma;
c) Violazione dell’art. 597 co. 1 cod. proc. pen. per avere la corte territoriale travalicato i
motivi di gravame proposti dalla Rigoni che, nell’atto di appello, non aveva contestato il

Ritenuto in fatto.

rapporto tra la violazione della regola cautelare dettata dall’art. 148 co. 12 del codice
stradale e la riferibilità dell’evento colposo all’inosservanza di detta regola.

Considerato in diritto.

-1- La corte territoriale, dopo attento esame degli atti, della sentenza di primo grado, dei
motivi di appello e delle osservazioni svolte dalle parti, ha sostanzialmente ritenuto,
motivando in termini del tutto coerenti sul piano logico e con rispetto della normativa di
riferimento, che la responsabilità dell’incidente dovesse essere attribuita a Mastroieni
Angela che aveva eseguito la manovra di svolta a sinistra senza preventivamente accertarsi
della prevedibile presenza, alle sue spalle, di veicoli in fase di sorpasso.
In particolare, la stessa corte è pervenuta alla decisione assolutoria partendo da due
considerazioni concernenti: la prima, la dinamica dell’incidente, la seconda, il rapporto tra la
contestata violazione della regola cautelare, come individuata dall’accusa, e la riferibilità
dell’evento colposo all’inosservanza di detta regola.
Sotto il primo profilo, premesso che è stato contestato all’imputata di avere eseguito il
sorpasso in violazione dell’art. 148 co. 12 lett. c) del codice della strada e senza tenersi ad
un’adeguata distanza dalla bicicletta, hanno rilevato i giudici del gravame, richiamando i
pareri espressi dal consulente del PM: a) che la Rigoni, nell’eseguire il sorpasso della
bicicletta della Maestroni aveva mantenuto la vettura ad un’adeguata distanza dal
velocipede; b) che la manovra di spostamento a sinistra della bici aveva avuto inizio solo
dopo che l’auto dell’imputata aveva iniziato il sorpasso; ed ancora, c) che all’epoca del fatto
la carreggiata teatro dell’incidente era priva di segnaletica orizzontale a causa di lavori in
corso; d) che la velocità dell’auto si aggirava sui 30, 40 km orari, e) che era stato il
velocipede a colpire la fiancata destra dell’auto.
Sotto il secondo profilo, hanno osservato gli stessi giudici che l’incidente non
rappresentava la “concretizzazione” del pericolo che la regola cautelare violata: art. 148 co.
12 lett. c) c.d.s. (che vieta di eseguire, in prossimità di un’intersezione stradale, il sorpasso
di un veicolo a due ruote non a motore allorchè la manovra comporti lo spostamento del
veicolo in sorpasso nell’opposta corsia di marcia) tende a scongiurare. Invero, la ratio
cautelare e preventiva di detta norma non può essere individuata nell’esigenza di evitare o
attenuare il rischio di collisioni con il mezzo sorpassato, alla quale è dedicata la norma di cui
al comma terzo dello stesso articolo 148 (che impone al conducente che sorpassa di tenersi
ad un’adeguata distanza laterale dal mezzo sorpassato), che risulta osservata dalla Rigoni,
bensì in quella di evitare turbative ai mezzi provenienti nell’opposto senso di marcia.
E dunque, secondo la corte territoriale, avendo la Rigoni rispettato la regola cautelare di
riferimento, lo spostamento dell’auto sulla corsia di marcia opposta, proprio per mantenere
quella distanza, non aveva avuto alcun rapporto con l’incidente; ciò perché l’accertata
violazione dell’art. 148 co. 12 lett. c) c.d.s. poteva comportare il rischio di collisioni con i
veicoli procedenti in senso contrario, non certo con il velocipede sorpassato.
L’urto, invero, secondo la stessa corte, era stato causato dalla condotta imprudente della
vittima, che aveva effettuato la manovra di deviazione a sinistra senza controllare che non
‘sopraggiungessero altri mezzi alle sue spalle, in particolare, senza avvedersi della presenza
dell’auto dell’imputata che si trovava in fase di sorpasso.
Di qui la sentenza assolutoria.
-2- Orbene, a fronte delle coerenti considerazioni e valutazioni svolte dal giudice del
gravame, il ricorrente, nella sua doppia qualità, articola, nei primi due motivi di ricorso,
doglianze per nulla coerenti rispetto a quelle considerazioni e valutazioni.

3

I ricorsi sono infondati, ai limiti dell’inammissibilità

-3- Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
Sembra evidente, infatti, che la Rigoni, condannata in primo grado, con i motivi d’appello
ha chiaramente contestato detta decisione; ha, cioè, negato di avere contribuito, con la
propria condotta, alla determinazione dell’evento, dalla stessa attribuito solo all’imprudente
condotta della Maestroni, forse dovuta ad un malessere.
L’impugnazione proposta ha quindi rimesso in discussione tutte questioni concernenti la
colpa e la responsabilità ed ha giustamente comportato una revisione critica di tutto
l’apparato accusatorio e di quello motivazionale svolto dal giudice di primo grado.
-4- In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed il ricorrente condannato al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.

In realtà, la corte territoriale non ha mai sostenuto che il sorpasso eseguito dalla Rigoni
fosse stato, in sé, rispettoso del richiamato disposto dell’art. 148 co. 12 lett. c) del codice
della strada, bensì che l’evento determinatosi era stato del tutto diverso rispetto a quello che
detta norma mira ad evitare; cioè l’impatto del veicolo in fase di sorpasso con altro veicolo
proveniente nell’opposto denso di marcia, causato dall’invasione, da parte del primo veicolo,
della corsia di pertinenza del secondo.
Nel caso di specie, ha legittimamente ritenuto la stessa corte, la Rigoni, nell’eseguire il
sorpasso della bicicletta, aveva rispettato la regola cautelare di riferimento (art. 148 co. 3
c.s.), che impone al conducente di mantenere un’adeguata distanza laterale dal mezzo
sorpassato, per cui, sotto tale profilo, e con riguardo alla posizione della ciclista, la condotta
dell’imputata era stata corretta. Mentre l’incidente era stato determinato, non dall’avere la
Rigoni invaso l’opposta corsia di marcia, ma per avere la stessa persona offesa posto in
essere la manovra di svolta a sinistra proprio mentre l’auto dell’imputata si trovava in fase di
sorpasso e senza preventivamente accertarsi del sopraggiungere della stessa alle sua spalle.
E dunque, l’argomento principale che il ricorrente avrebbe dovuto affrontare non era quello
concernente la violazione -mai smentita dal giudice d’appello- dell’art. 148 co. 12 lett. c)
CS, né quello relativo ad una inesistente “giustificazione” della violazione di tale norma da
parte della corte del merito, bensì l’incidenza di detta violazione nella determinazione
dell’incidente -negata dal medesimo giudice- e l’attribuzione dello stesso alla condotta della
persona offesa.
Su tali questioni, nulla è stato concretamente osservato nei ricorsi, che si presentano,
quindi, nei due primi motivi di censura, del tutto aspecifici.

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