Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3584 del 15/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3584 Anno 2015
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAQBOOL KHURAM N. IL 03/11/1980
avverso l’ordinanza n. 64/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
26/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 15/10/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Maqbool Khuram propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza

del tribunale di Bologna che rigettava l’istanza di riesame nei confronti
del decreto di convalida del sequestro probatorio della sua patente di

2.

A sostegno del ricorso deduce la violazione degli articoli 114 delle

disp. att. e 356 cod. proc. pen., per non avere la polizia giudiziaria,
prima di procedere al sequestro probatorio, avvertito la persona
sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore;
contesta l’affermazione in diritto del tribunale del riesame, secondo cui
l’eccezione proposta durante l’udienza di riesame e non con i motivi
originari sarebbe tardiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto; questa suprema Corte ha già avuto
modo di ritenere inammissibile, per tardività, l’eccezione di nullità del
sequestro derivante dall’inosservanza dell’art 114 disp. att. cod. proc.
pen. – che impone alla polizia giudiziaria di avvertire l’indagato che
ha possibilità di farsi assistere dal difensore prima di procedere al
compimento dell’atto – ove dedotta davanti al tribunale del riesame
con i motivi aggiunti e non con l’originaria richiesta di riesame (Sez
3, n. 18068 del 13/04/2011, Gulino, Rv. 250382; conf. Sez. 3, n.
9630 del 25/10/2005, Rv. 234041).
2. La giurisprudenza citata dal ricorrente (Sez. 3, Sentenza n. 532 del
2013), invero, non è conferente, atteso che la fattispecie era diversa,
in quanto in quel caso la difesa aveva tempestivamente eccepito la
nullità dell’impugnato provvedimento con l’istanza ex art. 324 cod.
proc. pen., mentre nel caso oggi in esame con l’istanza di riesame
non è stata svolta la relativa eccezione.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato;
ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il

1

guida internazionale pakistana, in quanto sospettata di contraffazione.

ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 15/10/2014

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