Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35839 del 30/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35839 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUONAMANO DOMENICO N. IL 03/01/1958
avverso l’ordinanza n. 654/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 17/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. r clazo coaixesi
CUL te42

C,C‹

Uditi difensor Avv.;

7.0 ELI

AA-t c4N”U;

Data Udienza: 30/04/2015

0.41

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 17 luglio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
Sassari ha rigettato il reclamo proposto da Buonamano Domenico, teso ad
ottenere la maggior detrazione in tema di liberazione anticipata di cui all’ art. 4
del d.l. 23.12.2013 n. 146.
In motivazione si rappresenta che il Buonamano è in espiazione pena per cumulo
che comprende reato ostativo di cui all’art. 4 bis ord.pen. il che impedisce, in
virtù delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge (con

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione – con personale
sottoscrizione – Buonamano Domenico, deducendo violazione di legge.
Nel ricorso si sostiene che essendo stata proposta l’istanza al Magistrato di
Sorveglianza in un momento antecedente la vigenza della legge di conversione
non poteva negarsi il particolare beneficio, trattandosi di domanda che andava
valutata sulla base dei contenuti del decreto-legge non convertito.
Con successiva memoria pervenuta il 29 aprile 2015 il ricorrente rappresentava
di aver già espiato la detenzione relativa ai delitti ricompresi nella previsione di
cui all’art. 4 bis e chiedeva operarsi lo scioglimento del cumulo.

3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Questa Corte ha infatti già risolto, in recenti arresti, la questione in diritto
sollevata nel ricorso, affermando in particolare che in tema di benefici
penitenziari, la disposizione di cui all’art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146,
non recepita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui
prevede un trattamento più favorevole per il condannato per uno dei delitti
previsti dall’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai
comportamenti pregressi alla sua pubblicazione, e consistente in una maggiore
detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva,
neppure se apparentemente vigente al tempo della domanda di concessione del
beneficio, sia perché alla materia in questione, in quanto estranea al diritto
penale sostanziale non è applicabile il principio di irretroattività della legge più
sfavorevole, sia perché, in generale, le regole attinenti al fenomeno della
successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte
delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione (Sez. I
n. 34073 del 27.6.2014, rv 260848).
Tale orientamento, che il Collegio condivide e fa proprio, risulta peraltro in linea
con la riconosciuta natura giuridica delle norme che regolano la fase della

2

legge n. 10 del 21.22014) la concessione del particolare beneficio.

esecuzione della pena, non assimilabili a quelle concernenti la configurazione del
reato e la irrogazione della pena (Sez. U. n. 24561 del 30.5.2006, rv 233976) e
pertanto soggette al generale principio tempus regit actum .
La condizione esposta nel ricorso – con istanza formulata dopo l’emanazione del
decreto legge e sulla base della originaria formulazione della norma – non
consente pertanto di ritenere applicabile il contenuto della norma non convertita,
il che conduce al rigetto del ricorso.
Non può infatti valutarsi per la prima volta in sede di legittimità la questione

già sofferta ai reati ostativi, posto che tale argomento (di sicuro rilevante, ma
esposto in modo del tutto generico) non era stato coltivato in sede di merito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 aprile 2015

Il Consigliere estensore

relativa al possibile ‘scioglimento del cumulo’ con attribuzione della detenzione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA