Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35839 del 12/03/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35839 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ROSSETTI FABRIZIO
avverso la sentenza del Tribunale di Roma del
20 settembre 2010
N. il 28.5.1981
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione del presidente Dott. Giacomo Foti
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Scardaccione,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito per le part i
iii
Udito il dife ore dell’imputato
Data Udienza: 12/03/2013
Ritenuto in fatto.
Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato.
Osserva, invero, la Corte che se è vero che nel determinare la durata della sospensione della
patente di guida -sanzione che, data la natura amministrativa attribuitale, rimane estranea al
“patteggiamento”- il giudice dispone di un potere discrezionale, è altresì vero che,
comunque, allorché intenda fissarla in misura notevolmente distante dai minimi previsti
dalla legge, o addirittura nei massimi, come nel caso di specie, ha il dovere di indicare le
ragioni della sua decisione.
A tale obbligo non ha adempiuto il tribunale, it quale si è limitato ad indicare la durata
della sanzione accessoria applicata senza nulla chiarire circa le ragioni per le quali ha
ritenuto di applicarla nella misura massima prevista dalla legge.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente alla determinazione
della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la durata della
sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.
Rossetti Fabrizio, imputato ex art. 186, co. 2 del codice della strada (tasso alcolemico
rilevato pari a 1,12 g/1), propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avverso
la sentenza del Tribunale di Roma del 20 settembre 2010, che, nell’emettere sentenza ex art.
444 c.p.p., ha applicato, nei confronti dello stesso, la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
Deduce il ricorrente l’assenza di motivazione della sentenza impugnata in punto di
determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, applicata nella misura
massima prevista dalla legge;