Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35836 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35836 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA ROCCO N. IL 01/03/1969
avverso la sentenza n. 1413/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 25/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§I.
BEVILACQUA Rocco ricorre contro l’ordinanza specificata in epi-
grafe, che dichiarava inammissibile – per difetto di specificità dei motivi – l’appello
proposto contro la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. pen., e sostiene che l’appello conteneva l’indicazione delle ragioni in fatto e in diritto che giustifica-
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché il movente dedotto
dall’imputato per giustificare l’allontanamento abusivo dal domicilio (e, quindi, ridimensionare la gravità del fatto) era stato puntualmente disatteso dal giudice di primo
grado, cosicché la sua mera riproposizione avanti al giudice del gravame, non corredata da una critica argomentata alle ragioni della decisione, si è risolta in un’impugnazione priva dell’indispensabile requisito della specificità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.
vano la disapplicazione della recidiva e la riduzione della pena inflitta.