Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35835 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35835 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI ADRIANO N. IL 22/02/1970
avverso la sentenza n. 825/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 25/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
SPINELLI Adriano ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod.
pen., e denuncia insufficienza della motivazione:
1. in ordine all’affermazione di colpevolezza, censurando che non sia stata presa
in esame la tesi difensiva secondo cui la denuncia di smarrimento sarebbe stata
2. in ordine alle attenuanti generiche, negate a causa dei precedenti penali.
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente- infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa ricostruzione del fatto senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Essi appaiono altresì privi del necessario requisito della specificità, perché
ripropongono le medesime censure enunciate nei motivi d’appello senza confrontarsi
con le argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, cosicché, non
assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi meramente apparenti e, quindi, privi del necessario requisito della specificità (v. ex
plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.
fatta in buona fede;