Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35834 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35834 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ORLANDO ADELAIDE N. IL 19/02/1975
avverso l’ordinanza n. 56/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
10/03/2014
sentita la r zione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se te le conclusioni del PG Dott. sz.,A ES
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Udit i difensor

VV.;

1,4

Data Udienza: 30/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento emesso in data 10.3.2014 il Tribunale di Napoli,
sezione misure di prevenzione, dichiarava inammissibile la richiesta di
«sospensione della eseguibilità del provvedimento di confisca» avanzata
nell’interesse di Adelaide Orlando.
Il tribunale rappresentava che con decreto emesso il 19.11.1997, divenuto
irrevocabile il 21.5.2001, era stata disposta la confisca di un immobile sito nel

stato devoluto al patrimonio dello Stato ed assegnato al predetto Comune il
quale aveva ordinato, in data 14.1.2013, lo sgombero dell’immobile. La terza
interessata Orlando Adelaide, che

non avendo partecipato al giudizio di
(
prevenzione, aveva proposto incidente di esecuzione avverso il provvedimento di
confisca, aveva, altresì, chiesto al tribunale la sospensione dell’esecuzione
dell’ordinanza comunale di sgombero, dichiarata inammissibile dal tribunale in
data 20.5.2013.
Tanto premesso, il tribunale rilevava che il procedimento di incidente di
esecuzione avviato dalla Orlando e la conseguente attività istruttoria /disposta nel
contradditorio delle parti non consente, in ogni caso, di sospendere o revocare la
eseguibilità del provvedimento di confisca del bene divenuto definitivo e,
conseguentemente, respingeva la richiesta in tal senso formulata dalla Orlando.

2. Avverso il provvedimento emesso dal tribunale il 10.3.2014 ha proposto
ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, la Orlando affermandone
la

abnormità».
Premesso che alla ricorrente era stato notificato provvedimento di

acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile di sua proprietà in quanto
identificato attraverso i dati catastali quale bene immobile irrevocabilmente
confiscato con la misura di prevenzione patrimoniale applicata dal Tribunale di
Napoli a Simeoli Antonio, la Orlando rileva, che non essendo stata citata nel
giudizio di prevenzione, aveva proposto incidente di esecuzione deducendàeta 4ineseguibilità del decreto di confisca e chiedevaodi adottare un provvedimento di
sospensione dell’esecuzione, in attesa della decisione dell’incidente di
esecuzione, che il tribunale aveva respinto.
Successivamente, Oixpien) nel procedimento di incidente di esecuzione era
stata avviata attività istruttoria, così che il difensore aveva avanzato richiesta di
sospendere pvvero non eseguire/ il provvedimento di confisca che il tribunale
aveva ritenuto inammissibile con il provvedimento impugnato, reso
altrera parte, del tutto estraneo al sistema e, come tale, abnorme.

2

inaudita

comune di Marano di Napoli che, in applicazione della disciplina vigente, era

3. In data 14.4.2015 è stata depositata memoria difensiva con la quale,
ha chiesto dichiarasi
replicando alla requisitoria del Procuratore generale / che
inammissibile il ricorso per cassazione, si insite nell’accoglimento del ricorso
ritenendo la non esecutività della confisca dell’immobile nei confronti della terza
che non ha partecipato al procedimento di prevenzione nel quale tale confisca è
stata disposta.

Deve rilevarsi, in primo luogo, che la terza interessata propone ricorso per
cassazione a mezzo di difensore che, stando agli atti, non risulta munito di
procura speciale. Attes85 difensore del terzo interessato nel procedimento di
prevenzione, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per
cassazione, il ricorso non è ammissibile (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014,
Borrelli, rv. 260894).
Peraltro, trattandosi di provvedimento meramente interlocutorio, emesso dal
tribunale nell’ambito del procedimento di incidente di esecuzione, lo stesso non è
autonomamente impugnabile. Né può ritenersi «abnorme», come affermato
dalla ricorrente, atteso che non determina alcuna situazione di stallo del
procedimento di esecuzione nell’ambito del quale è stato adottato.
Per tutte le predette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
E’, altresì, utile chiarire che, come è noto la mancata partecipazione del terzo
intestatario al procedimento di prevenzione, volto alla confisca di beni in danno
del proposto, non determina nullità del procedimento né del provvedimento
ablatorio, non essendo il terzo titolare del bene parte necessaria del
procedimento di prevenzione , neppure a seguito della disciplina introdotta dal
d.lgs. n. 159 del 2011 art. 23, salvo la possibilità che, una volta divenuto
irrevocabile il provvedimento di confisca, può fare valere le proprie ragioni
proponendo incidente di esecuzione dinanzi al giudice della prevenzione che, in
funzione di giudice dell’esecuzione, procederà, previi necessari accertamenti nel
contraddittorio delle parti, alla verifica dei presupposti della confisca.
Tale è il procedimento instaurato dalla Orlando ed attualmente pendente
dinanzi al giudice della prevenzione che ha disposto i necessari accertamenti,
secondo quanto viene indicato dalla stessa ricorrente.
Orbene, la ricorrete in pendenza del procedimento di esecuzione non è
legittimata a chiedere Wsospendere l’esecuzione del provvedimento di confisca
disposta in sede di giudizio di prevenzione che t una volta divenuta irrevocabile/ è
esecutiva (art. 4 legge n. 1423 del 1956, ora artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del
2011) anche nei confronti dei terzi benché non abbiano partecipato al giudizio.
Né, all’evidenza, la terza intestataria può chiedere al giudice ordinario, in
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

pendenza di procedimento di esecuzione nel quale si discute cbackla=e2z1ZiMi del

4-

titolo costituito dalla confisca di prevenzione del bene in oggetto, di sospendere
la procedura amministrativa di assegnazione e destinazione del bene
irrevocabilmente confiscato nella quale eventuali provvedimenti non possono che
essere adottati dalla competente autorità amministrativa.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille (1.000,00) euro alla
cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 aprile 2015.

(mille) in favore della cassa delle ammende.

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