Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35833 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35833 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DITOMMASO STEFANO N. IL 25/03/1969
avverso l’ordinanza n. 949/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 27/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/h@Etkite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 22/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 27.5.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari

pronunciandosi su reclamo proposto da DI TOMMASO Stefano avverso il provvedimento del
17.3.2014, con il quale il Magistrato della sede aveva dichiarato inammissibile istanza di
liberazione anticipata speciale (in relazione al periodo dal 15.12.2009-14.6.2013 – emetteva

periodo 15.12.2009-15.6.2012, osservando, in relazione a quest’ultimo, che, pur dovendo
sostenersi il principio dello scioglimento del cumulo in presenza di reati ostativi e non,
risultava espiata nel caso concreto tutta la pena riferibile ai reati ostativi solo a partire dal
31.10.2012, con conseguente possibilità di accoglimento del reclamo limitatamente ai
periodi successivi.
Precisava il Tribunale che i periodi di carcerazione presofferti, risalenti al 1995 (11
mesi e 8 giorni) e al 1998 (10 mesi e 17 giorni) non potevano essere imputati all’espiazione
dei reati ostativi, essendo questi ultimi stati commessi tutti in epoca successiva (tra il 2001 e
il 2004), sicché il ricorrente aveva terminato l’espiazione della pena inflitta per tali reati solo
a far data dal 31.10.2012.
2. Ha proposto personalmente ricorso DI TOMMASO Stefano.
Deduce il ricorrente che, sebbene vi fossero reati ostativi alla concessione del
beneficio invocato, doveva considerarsi che la condanna per tali reati rientrava in un
provvedimento di cumulo comprensivo di un presofferto dal 17.6.1994 al 24.5.1995 e dal
17.4.1997 al 3.3.1998, che, per il favor rei, avrebbe potuto essere imputato alla pena di 10
anni di reclusione concernente i reati ostativi, pena suscettibile, pertanto, di ritenersi
interamente espiata.
3.

Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi

inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, ai limiti dell’inammissibilità, è infondato e va, perciò, rigettato.
2. Il Tribunale di Cagliari ha, infatti, puntualmente applicato il principio, codificato
nell’art. 657, comma 4, c.p.p., secondo il quale i periodi di carcerazione presoffertí, risalenti
al 1995 e al 1998 (come meglio specificati nella superiore esposizione in fatto), non possono
essere imputati all’espiazione dei reati ostativi ex art. 4-bis 0.P., in quanto questi ultimi
risultano commessi tutti in date successive (tra il 2001 e il 2004), così statuendo che il

1

decisione di accoglimento parziale per il periodo 15.6.2012-14.12.2013 e reiettiva quanto al

ricorrente ha terminato l’espiazione della pena inflitta per detti reati ostativi soltanto a far
data dal 31.10.2012.
A fronte di una motivazione del tutto rispettosa dei principi cardine della esecuzione
penale, il ricorrente si è limitato a insistere, apoditticamente, sulla fondatezza della propria
tesi, che, tuttavia, si pone in evidente contrasto con il principio stabilito dall’art. 657, comma
4, c.p.p., che recita: “In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le

eseguire”.
3. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015

Il Consigliere

pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da

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