Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35832 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35832 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRATEPIETRO GIANLUCA N. IL 23/08/1977
avverso la sentenza n. 1746/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 25/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
FRATEPIETRO Gianluca ricorre contro la sentenza d’appello speci-
ficata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385
cod. pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale, assumendo che il giudice violando i criteri di cui all’art. 133 cod.pen. avrebbe inflitto una pena eccessiva.
Il ricorso è inammissibile, perché censura in punto di fatto la de-
cisione relativa al trattamento sanzionatorio, che è rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretta
– come nel caso di specie – da congrua motivazione. Infatti il giudice d’appello, valutati
globalmente i criteri fissati dall’art. 133 cod.pen., ha negato le attenuanti generiche e
confermato la pena già fissata nel minimo edittale, osservando che l’imputato, a causa
dei gravi precedenti penali, appariva immeritevole di un’attenuazione della pena.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.
§2.