Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35831 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35831 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAIOLINO LUIGI N. IL 17/09/1960
avverso l’ordinanza n. 1793/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 03/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (“j’.,..‘,t .eL. p_o u

a A-lato tue

Uditi difensor Avv.;

csuAb

Data Udienza: 22/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3.7.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava

il

reclamo proposto dal collaboratore di giustizia MAIOLINO Luigi avverso il provvedimento con
il quale il Magistrato della sede, in data 22.2.2014, aveva parzialmente respinto l’istanza di
liberazione anticipata speciale avanzata dal predetto per il periodo 1.12.2009-1.6.2013,

alternativa e concedendo soli 45 giorni, e non i 75 richiesti, per il semestre 1.6.20131.12.2013, in quanto espiato in liberazione condizionale; dichiarava, inoltre, la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 D.L. n. 146/2013 in
relazione agli artt. 3 e 27 Cost..
1.1. Osservava il Tribunale che, con la liberazione anticipata “speciale”, il legislatore
si era conformato alle esplicite cogenti indicazioni provenienti dalla Corte EDU (sentenza sul
caso TORREGGIANI c/Italia), individuando una misura atta a fronteggiare il fenomeno del
sovraffollamento carcerario e tesa a compensare le maggiori sofferenze patite dai detenuti
costretti a permanere in siffatta situazione di sovraffollamento.
Da qui la scelta di concedere la liberazione anticipata “speciale” ai condannati
detenuti e l’esclusione dalla stessa, normativamente prevista, per gli affidati in prova al
servizio sociale, i detenuti domiciliari, i ristretti ex art. 656, comma 10, c.p.p. o ammessi
all’esecuzione presso il domicilio.
1.2. La mancata esplicita esclusione dal beneficio più ampio degli ammessi alla
liberazione condizionale non poteva far ritenere – come sostenuto dal reclamante – che
detto beneficio non fosse loro precluso.
Osservava, al riguardo, il Tribunale romano che, considerando l’origine e il senso del
nuovo istituto, l’esclusione da esso riguardava tutti i condannati che non si trovassero in
restrizione carceraria e che, per ciò stesso, non avevano subito gli effetti deleteri del
sovraffollamento carcerario; e se l’esclusione riguardava, appunto, coloro che espiavano una
pena in forma di misura alternativa, a fortiori essa doveva riguardare coloro che versavano
nell’ancor meno afflittiva condizione giuridica di liberato condizionale.
Per tali ragioni, doveva ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale concernente l’art. 4 D.L. n. 146/2013 in relazione agli artt. 3 e 27 Cost..
Secondo il Giudice di merito, decisamente diverso doveva considerarsi il regime
giuridico cui erano sottoposti il detenuto in carcere, da un lato, e il soggetto sottoposto a
misure alternative, dall’altro, tant’è che solo al primo si applicavano le disposizioni
dell’ordinamento penitenziario; doveva ritenersi irrilevante che anche l’affidato o il liberato

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osservando che i periodi detentivi offerti in valutazione erano stati scontati in misura

condizionale e il detenuto domiciliare fossero assoggettati a delle restrizioni, neppure
lontanamente paragonabili a quelle discendenti dal regime carcerario.
La situazione decisamente più favorevole di cui beneficiavano questi ultimi rendeva
del tutto ragionevole la scelta legislativa di escluderli dal beneficio in questione.
Rimanevano, comunque, integre le finalità rieducative tutelate dall’art. 27 Cost.,
potendo il condannato in regime di liberazione condizionale fruire della liberazione anticipata

La pretesa “maggior meritevolezza” rivendicata dall’interessato era quella che gli era
valsa la concessione della detenzione domiciliare dapprima, e successivamente della
liberazione condizionale, e non andava confusa con quella richiesta ai fini della liberazione
anticipata, rispetto alla quale rilevava, in realtà, solo la partecipazione all’opera rieducativa
di cui fosse data prova nei singoli semestri e che per il detenuto in carcere poteva ben
essere di grado non inferiore a quella di chi si trovava a scontare la pena con modalità
diverse.
Precisava da ultimo il Tribunale che le questioni di cui ci si era occupati, oltre ad
essere manifestamente infondate, erano anche non rilevanti, in quanto il MAIOLINO era
stato condannato per reati ostativi ex art. 4 bis 0.P., circostanza, questa, che gli precludeva
in ogni caso, il beneficio richiesto.
Non rilevava, in senso contrario, che l’istanza dell’interessato fosse stata proposta
nella vigenza del D.L. n. 146/2013.
Richiamava, il Collegio, a tal proposito, la disciplina dettata dall’art. 77, corna 3,
Cost., secondo cui la normativa introdotta nell’ordinamento con decretazione d’urgenza, nel
caso di mancata conversione, veniva caducata con effetto

ex tunc,

salve restando

esclusivamente quelle situazioni giuridiche sorte in dipendenza di essa e che si fossero
irreversibilmente consolidate, laddove nella specie non era configurabile alcuna situazione
con tali connotati.
2. Ha proposto ricorso MAIOLINO Luigi per il tramite del difensore di fiducia,
deducendo, in un unico e molto articolato motivo (che dovrà, perciò, essere
necessariamente sintetizzato), “inosservanza o erronea applicazione della legge penale in
relazione agli artt. 4 D.L. n. 146/13 (anche nel testo convertito nella legge n. 10/14), 176
c.p., 47 e 54 O.P. e 16 nonies L. n. 82/91 e, in ogni caso, per violazione degli artt. 3 e 27
Cost. in riferimento alle norma sopra richiamate”.
Premette il ricorrente:
– che l’istituto della liberazione anticipata (di identica portata sia in via ordinaria che
speciale, visto che quest’ultima si limita a estendere gli effetti della prima) non consentiva

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ordinaria.

alcuna discriminazione di sorta, essendo la sua

ratio fondante quella di premiare la

consapevole partecipazione del condannato all’opera di rieducazione;
– che la Suprema Corte aveva inteso estendere la liberazione anticipata anche ai
condannati ammessi alla liberazione condizionale (Sez. 1, 9.4.2009, Cicciù), colmando, con
interpretazione costituzionalmente orientata, una evidente lacuna normativa, a conferma
che detta liberazione anticipata poteva essere concessa a chiunque si trovasse ad espiare

Ciò posto, secondo il ricorrente andava censurato il Tribunale che, in via analogica,
ma illegittimamente, in quanto in malam partem, aveva ritenuto applicabile anche alla
liberazione condizionale le preclusioni previste per la detenzione domiciliare e l’affidamento
in prova.
Inconferente doveva, poi, ritenersi il rilievo in merito alla diversa situazione dei
ristretti in carcere rispetto a coloro che si trovavano in “esecuzione alternativa”, poiché
l’istituto della liberazione anticipata non prevedeva alcuna distinzione tra le due categorie di
condannati.
Irragionevole l’interpretazione del Tribunale nella misura in cui portava a escludere,
paradossalmente, dal beneficio proprio coloro i quali erano risultati più meritevoli, tanto da
conseguire l’accesso a misure alternative.
Del tutto irnplausibile il richiamo alla discrezionalità delle scelte del legislatore, che
non poteva certo operare in dispregio dei principi cardine dell’ordinamento e delle norme
costituzionali.
Né si poteva sostenere che l’unica ratio della liberazione anticipata speciale fosse
quella di ristorare i condannati reclusi in carcere se poi si ammetteva che di tale ristoro
sarebbero rimasti privi i condannati per i reati di cui all’art. 4 bis 0.P., sicuramente
sottoposti a regimi penitenziari ancor più restrittivi e disagevoli.
Sul tema, non poteva, poi, sottacersi che la pregressa applicazione dell’art. 16 nonies
L. n. 82/91 imponeva una valutazione giuridica quanto mai approfondita, poiché, a tacer
d’altro, essa superava le preclusioni derivanti dal richiamo dell’art. 4 bis 0.P., così come
espressamente previsto dalla normativa speciale di riferimento.
Non poteva invocarsi, infine, nel respingere la domanda, il disposto di cui all’art. 77,
comma 3, Cost., poiché l’art. 4 D.L. n. 146/2013 aveva portata sostanziale, la cui
applicazione non poteva essere affidata alla maggiore o minore celerità nel provvedere del
Magistrato adito; sotto tale profilo, la decisione andava, perciò, correlata alla data di
presentazione della domanda, in modo tale da far conseguire il beneficio della liberazione
anticipata speciale a coloro i quali, a quella data, avevano già maturato il relativo diritto, in

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una pena in regime alternativo.

quanto le condizioni si erano obiettivamente realizzate nella vigenza del decreto poi
convertito.
Dopo lunghe e ampie digressioni sulla natura dell’istituto della liberazione anticipata,
per come delineatosi nell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e costituzionale,
sottolineato il comune denominatore sotteso alle misure alternative, il ricorrente concludeva
sollevando, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 D.L. n.

il soggetto ammesso alla liberazione condizionale di accedere al beneficio della liberazione
anticipata speciale, anche in riferimento alle contestate preclusioni di cui all’art. 4 bis 0.P..
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha
chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2.

Sul tema dell’applicabilità della liberazione anticipata speciale ai condannati

sottoposti al regime della libertà condizionale questa Corte ha avuto già modo di
argomentare, in senso negativo, con la recentissima sentenza Sez. 1, n. 30102 del
26/3/2015, dep. 13/7/2015, ric. Castaldo, da cui non vi è ragione di discostarsi.
2.1. Nell’affrontare il tema, è opportuno, anche in questa sede, prendere le mosse
dal testo della disposizione criticata dal ricorrente, il comma 5 dell’art. 4 L. n. 10/2014, che
così recita:

.
Il tenore testuale della norma prevede, quindi, l’esclusione dalla fruizione della
liberazione anticipata speciale dei condannati per i periodi di espiazione della pena scontati
al di fuori delle strutture carcerarie grazie all’accesso alle misure alternative indicate o,
comunque, alla misura domiciliare esecutiva prevista dall’art. 656, comma 10, c.p.p..
La ratio legis chiarisce le ragioni dell’esclusione.
Il preambolo del D.L. n. 146/2013 indica, invero, l’obiettivo di
immediati il sovraffollamento carcerario>

in tema di liberazione anticipata.

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146/2013 in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui non prevede la possibilità per

Nella Relazione al disegno di legge di conversione del decreto, si evidenzia che .
Nello stesso senso si esprime la Relazione Tecnica n. 34/2014 del Servizio del Bilancio
del Senato preposto alla verifica degli effetti finanziari dei testi di legge.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, nell’ambito del parere espresso, ai sensi
dell’art. 10 L. n. 195 del 1958, con deliberazione assunta nella seduta plenaria del
23.1.2014, ha evidenziato che il

ai condannati affidati in prova ed in regime domiciliare e ha sollecitato

l’estensione del divieto di accesso all’istituto anche a quanti si trovino in detenzione
domiciliare ai sensi della L. n. 199/2010 ed agli arresti domiciliari esecutivi, indicazioni poi
recepite nella legge di conversione (cfr. punto a2 della citata delibera).
La “specialità” del nuovo regime premiale si desume dal fatto che esso è stato
introdotto non già nell’ambito dell’art. 54 0.P., che si occupa della liberazione anticipata
ordinaria, bensì è stato regolato da una norma espressamente dedicata che, anche da un
punto di vista logico-sistematico, ne evidenzia la natura di rimedio eccezionale e
temporalmente delimitato nella sua applicazione in favore dei detenuti per il solo periodo di
due anni dalla vigenza del provvedimento legislativo che l’ha disposto e di quanti abbiano già
fruito della liberazione anticipata nel periodo decorso dal 10 gennaio 2010 (Sez. 1, n. 16656
del 16/1/2015).
2.2. Il ricorrente censura l’operato del Tribunale di Sorveglianza per aver applicato, in
motivazione, il criterio analogico in malam partem estendendo ai condannati ammessi alla
liberazione condizionale le preclusioni dettate per i condannati fruenti delle misure
alternative della detenzione domiciliare e l’affidamento in prova.
La censura è infondata.
E’ innegabile, e va ribadito, per le considerazioni poc’anzi svolte sulla chiara ratio
legis che informa l’istituto, eccezionale e temporaneo, della liberazione anticipata “speciale”,

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Torre ggiani c/Italia della Corte Europea. Ed è questa la ragione che ha indotto a individuare

che le finalità deflattive e risarcitorie prevalentemente caratterizzanti la sua natura, per
essere realizzate in concreto ed avere un significato razionale, postulano, necessariamente,
l’effettiva permanenza del condannato presso gli istituti penitenziari nei periodi di
riferimento.
Proprio per tali ragioni, il legislatore, tenuto conto della pacifica equiparazione
normativa e giurisprudenziale – in vari ambiti e sotto numerosi profili – della detenzione

necessità di precisare espressamente, al comma 5 dell’art. 4 L. n. 10/2014, che dal beneficio
“speciale” erano esclusi i condannati ammessi “alla detenzione domiciliare.. .all’esecuzione
della pena presso il domicilio o che si trovassero agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656,
comma 10, del codice di procedura penale”.
Atteso il chiaro intento di riservare il beneficio “speciale” soltanto ai detenuti ristretti
in carcere, il legislatore ha, quindi, ritenuto di specificare che da esso erano esclusi tutti i
soggetti a vario titolo ristretti presso il domicilio, in quanto categoria che, sotto tutti gli altri
profili, sarebbe stata assimilabile a quella dei detenuti carcerari.
Tale assimilazione, tuttavia, non avrebbe in nessun modo potuto ravvisarsi per la
distinta categoria dei soggetti ammessi a fruire della misura alternativa dell’affidamento in
prova – in quanto non sottoposti ad alcuna forma di detenzione – ai quali, ciò nonostante, il
legislatore ha inteso esplicitamente estendere l’esclusione dalla liberazione anticipata
speciale disposta per coloro che espiavano la pena presso il domicilio.
Nell’economia di una disposizione che poteva considerarsi conchiusa in sé dopo
l’opportuna precisazione relativa all’esclusione dei detenuti domiciliari, l’aggiunta, nel novero
degli esclusi dal beneficio, degli affidati in prova inserisce, in effetti, un elemento
oggettivamente ultroneo, che può difficilmente giustificarsi – in quanto superfluo – anche
ipotizzando una sorta di zelo descrittivo del legislatore inteso a completare, con il richiamo
all’affidamento in prova, il riferimento alle misure alternative alla detenzione (“Le
disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi
all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in
tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative”).
Se, dunque, appare del tutto superfluo e irragionevole l’inserimento nella norma in
commento della misura alternativa non detentiva dell’affidamento in prova, a fortiori lo
sarebbe stata l’inclusione della liberazione condizionale (i cui fruitori non sono, parimenti,
detenuti), che non è conosciuta dall’Ordinamento Penitenziario come misura alternativa e
che a tale categoria è stata avvicinata solo in via di interpretazione giurisprudenziale in
relazione alla concedibilità della liberazione anticipata ordinaria (Sez. 1, n. 3852 del

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domiciliare alla detenzione carceraria, per evitare equivoci interpretativi, ha avvertito la

25/11/2008, Castro, Rv. 241889; Sez. 1, n. 17343 del 7/4/2009, Cicciù, Rv. 243368; Sez.
1, 27/5/2009, Contino, Rv. 243818; Sez. 1, n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano).
Il silenzio del legislatore in ordine alla liberazione condizionale non costituisce, quindi,
il frutto di una lacuna o di una svista, ma null’altro che il necessitato conseguenziale
corollario di una inequivoca voluntas legis che ha inteso riservare il beneficio eccezionale e
temporaneo della liberazione anticipata speciale ai soli detenuti in carcere.

perciò, applicato alcuna analogia in malam partem, ma si è attenuto ai criteri interpretativi
previsti dall’art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale (R.D. 16 marzo
1942, n. 262).
Ciò posto, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell’art. 4 L. n. 10/2014 sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
Non può, infatti, ravvisarsi una possibile lesione del principio di eguaglianza rispetto
alla categoria dei detenuti non ristretti in carcere, poiché, rispetto a una disposizione di
favore quale quella che si censura, in tanto può porsi un problema di irragionevole diversità
di trattamento, in quanto sia riservato un trattamento irragionevolmente diverso e deteriore
rispetto a situazioni del tutto omologhe: omologia che non può, all’evidenza, riscontrarsi tra
il condannato che soffre il regime carcerario e quello che vive in condizione di libertà, sia
pure essendo sottoposto a prescrizioni.
Né può apprezzarsi una violazione dell’art. 27 Cost., in considerazione della natura
straordinaria e contingente della misura introdotta con la L. n. 10/2014, che non esclude, in
ogni caso, la persistente fruibilità, da parte del liberato condizionale, del beneficio della
liberazione anticipata ordinaria.
Quanto alle residue censure del ricorrente, non può ritenersi paragonabile la
situazione di chi si trova semilibero, che trascorre solo parte del giorno fuori dall’istituto e
può, pertanto, usufruire della liberazione anticipata speciale, alla situazione del liberato
condizionale il quale, pur soggetto a vincoli, si trova al di fuori del circuito carcerario.
Radicalmente diversa è la situazione di chi, essendo in corso la detenzione, fruisce di
semplici permessi premio.
Si tratta, dunque, di paragoni del tutto inappropriati.
Per tutte le esposte ragioni, deve affermarsi il principio di diritto che il detenuto
sottoposto a liberazione condizionale (anche, eventualmente, ai sensi dell’art. 16 nonies L.
n. 82/91) non è ammesso a beneficiare della liberazione anticipata speciale introdotta dal
D.L. n. 146 del 2013, convertito con modificazioni nella L. n. 10 del 2014.
3.

Ciò detto, non può sottacersi che, nel caso di specie, assume carattere

ulteriormente ostativo, rispetto alla fruizione del beneficio

de quo,

l’operatività delle

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Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel motivare il suo provvedimento, non ha,

preclusioni di cui all’art. 4-bis 0.P., tema cui il provvedimento impugnato ha attribuito
carattere dirimente.
La problematica, come noto, nasce a motivo della soppressione, ad opera della L. n.
10 del 2014, in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2013, della norma originariamente
contenuta nel quarto comma dell’art. 4 del decreto d’urgenza, che riconosceva anche ai
condannati per taluno dei reati ostativi previsti dal citato art. 4-bis O.P. la possibilità di fruire

pena conseguente alla concessione del beneficio della liberazione anticipata, purché
avessero dato prova nel periodo di detenzione di un concreto recupero sociale, desumibile da
comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità, escludendo con
automatismo assoluto tale categoria di condannati dal novero dei beneficiari
dell’ampliamento della misura premiale.
3.1. La questione è stata già affrontata e risolta sulla base delle condivisibili ragioni
compiutamente illustrate nella sentenza Sez. 1^, n. 34073 del 27/6/2014, Panno, Rv.
260849 e nelle conformi decisioni successive Sez. 1^ n. 3130 del 19/12/2014,
dep. 22/1/2015, Moretti, Rv. 262060 e Sez. 1^ n. 1650 del 22/12/2014, dep. 14/1/2015,
Mollace, Rv. 261880.
3.2. E’ sufficiente qui ricordare che il fenomeno in esame concerne la sorte delle
disposizioni di un decreto-legge non recepite nella legge di conversione e che trae regola
direttamente dall’art. 77 Cost..
Questo, al terzo comma, dispone che «I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se
non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti».
Non deroga, né potrebbe, a tale norma di rango superiore l’art. 15, comma 5, della
legge n. 400 del 1988, laddove prevede che «Le modifiche eventualmente apportate al
decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della
pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga
diversamente.[…1», giacché la disposizione sta solo a significare che, diversamente da
quanto in precedenza doveva ritenersi, tutti gli emendamenti approvati in sede di
conversione entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa
legge (non più, cioè, dopo il decorso dell’ordinaria vacatio legis se nulla espressamente era
disposto al riguardo; cfr. Cass. Civ. Sez. 1, sent. n. 4781 del 2/5/1991, Rv. 471926; Sez. 3,
sent. n. 6368 del 7/6/1995, Rv. 492709).
In altri termini, l’ “efficacia” del decreto-legge (in tutto o in parte) non convertito che
può farsi salva è da ritenere per principio circoscritta ai soli atti o «rapporti giuridici sorti

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dell’ampliamento a 75 giorni – per ciascun semestre di pena scontata – della detrazione di

sulla base dei decreti non convertiti», ovvero ai cosiddetti “fatti concomitanti”, e non può in
alcun modo essere estesa sino al riconoscimento di un diritto o di una aspettativa per
comportamenti o situazioni precedenti solo perché la relativa domanda era ancora sub iudice
al momento della conversione del decreto.
Come osserva, difatti, C. cost. n. 51 del 1985, «il comma terzo e ultimo dell’art. 77
Cost., mentre collega la mancata conversione a una vicenda di alternatività sincronica fra

convertito” come norma in vigore in un tratto di tempo quale quello anzidetto; ed anzi, se
interpretato sia in riferimento al suo specifico precetto (privazione, per il “decreto – legge
non convertito”, di ogni effetto “fin dall’inizio”), sia in riferimento al sistema in cui esso si
colloca (inspirato – come appare anche dagli altri due commi dell’art. 77 Cost. – a maggior
rigore nella riserva al Parlamento della potestà legislativa), vieta di considerarla tale».
Ne discende che, «indipendentemente da quello che possa ritenersi in proposito della
norma dettata con decreto-legge ancora convertibile, la norma contenuta in un “decretolegge non convertito” non ha […] attitudine, alla stregua del terzo e ultimo comma dell’art.
77 Cost., ad inserirsi in un fenomeno “successorio”, quale quello descritto e regolato dai
commi secondo e terzo dell’art. 2 c.p.», ovverosia in un fenomeno successorio concernente
norme penali sostanziali per le quali vale il principio di irretroattività delle disposizioni di
sfavore, «limitatamente alla sancita applicabilità delle disposizioni di cui ai commi secondo e
terzo dell’art. 2 c.p. al caso del “decreto-legge non convertito”, e quindi alla sancita
operatività della “norma penale favorevole”, se in esso contenuta, relativamente ai “fatti
pregressi”».
Mentre, come sottolinea la sentenza citata, il principio di cui si tratta, se riferito a una
alternanza normativa del tipo considerato, può trovare applicazione «soltanto relativamente
ai fatti commessi nel vigore – anche se poi caducato – della “norma penale favorevole”
contenuta in un “decreto-legge non convertito” (cioè nell’orbita della vicenda di
alternatività), fatti rispetto ai quali soltanto sorge, ai fini dell’applicabilità del principio
stesso, il problema dell’operatività del risultato normativo in discorso, e rispetto ai quali
soltanto tale risultato potrebbe equipararsi a una “norma penale sfavorevole”; non anche
relativamente ai “fatti pregressi”».
A maggior ragione, perciò, nella materia in esame, deve escludersi che possa avere
vigore ultrattivo, per i comportamenti di adesione al trattamento pregressi, la disposizione
del decreto-legge non recepita dalla legge di conversione, che a detti comportamenti
collegava un effetto favorevole.
3.3. E sicuramente non ha fondamento l’evocazione del canone della applicazione
della legge vigente al momento della domanda, che nulla ha a che vedere con il problema

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situazioni normative, in nessun caso considera la norma dettata con “decreto-legge non

della ultrattività della norma penale più favorevole e che non può trascendere la
fondamentale differenza prima sottolineata tra i fenomeni di successione delle legge nel
tempo e quelli invece concernenti la «alternatività sincronica fra situazioni normative (quali
sono o cui sono collegate sia la dichiarazione di illegittimità costituzionale che la mancata
conversione di un decreto-legge)».
Detto criterio, presupponendo un fenomeno di vera e propria successione di leggi,

mera espressione del principio tempus regit actum, che seconda la regola codificata nell’art.
11, primo comma, delle preleggi, altro non vuol dire se non che la validità e gli effetti degli
atti sono e rimangono regolati dalla legge vigente al momento della loro formazione e
perciò, lungi dall’escludere, postula al contrario che a tale legge gli operatori giuridici
debbano fare riferimento quando siano da valutare le conseguenze degli atti processuali
anteriormente compiuti (tra moltissime: Corte cost., sentenza n. 49 del 1970).
3.4. In definitiva, per quanto detto, il mancato recepinnento della disposizione “più
favorevole” nella legge di conversione ne impedisce qualsiasi efficacia ultrattiva, non
trovando applicazione nella vicenda relativa alla sorte dei decreti legge non convertiti le
regole attinenti al fenomeno della successione delle leggi nel tempo, neanche nell’ipotesi di
norme aventi natura di legge penale sostanziale (Sez. 1, n. 34073/14 cit.).
A quest’ultimo riguardo, va precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal
ricorrente, le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure
alternative alla detenzione – secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di
questa Corte nella sentenza n. 24561 del 30.5.2006, Aloi (Rv. 233976) – non riguardando
l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della
stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali, e, pertanto (in assenza, come nella
fattispecie, di disciplina transitoria), soggiacciono alla regola tempus regit actum e non alla
disciplina dettata dall’art. 2 c.p. e dall’art. 25 Cost.; principio, quello appena enunciato, che
ha trovato riconoscimento anche nella giurisprudenza costituzionale (ord. n. 10 del 1981;
sent. n. 376 del 1997) e in quella della Corte EDU (sentenza Grande Camera del
21/10/2013, Del Rio Prada c/Spagna; decisione della Commissione del 15/1/1997 nel caso
L.C.R. c/Svezia; Monne/Francia dell’1/4/2008; Giza/Polonia del 23/10/2012), le quali hanno
costantemente escluso l’applicabilità del principio dell’irretroattività della legge
(sopravvenuta) più sfavorevole alla materia dei benefici penitenziari in genere e della
liberazione anticipata in specie.
3.5. Manifestamente infondata è da ritenere la questione di legittimità costituzionale,
per il vero solo accennata dal ricorrente nella parte finale del ricorso, con riferimento

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costituisce infatti, in relazione alle vicende successorie che concernono norme processuali,

all’esclusione dei condannati per i reati di cui all’art. 4-bis O.P. dalla disciplina di maggiore
favore in tema di liberazione anticipata speciale.
In proposito è da chiarire che la disposizione di cui si discute rappresenta, per
definizione espressa del legislatore, una disciplina “speciale”, che estende con alcune
eccezioni i vantaggi conseguenti a un beneficio penitenziario già previsto e applicabile
indiscriminatamente a tutti i condannati.

precluso al condannato per particolari tipi di reato. Si assiste invece al fenomeno di una
disposizione speciale, che amplia a certe condizioni gli effetti di favore, escludendo solo i
condannati per taluni delitti ritenuti dal legislatore di particolare allarme sociale.
È agevole, quindi, l’osservazione che, trattandosi di disposizione speciale di favore, in
tanto sarebbe possibile porre un problema di irragionevole diversità di trattamento in quanto
fossero individuabili situazioni assolutamente omologhe differentemente e meglio trattate,
da porre quali termini di comparazione appropriati.
Ma, come è da ritenere acquisito, i delitti previsti dall’art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1quater, O.P. hanno natura e connotazioni di maggiore pericolosità che rende non
discriminatoria (art. 3, primo comma, Cost.), né contraria al principio di rieducazione della
pena (art. 27, terzo comma, Cost.) e neppure irragionevole la limitata applicazione dei
benefici penitenziari e, segnatamente, l’esclusione della liberazione anticipata speciale per i
condannati in espiazione di pena per i più gravi delitti in detto articolo elencati.
4. Il

ricorrente assume che, per la sua “marcata specialità”, “la pregressa

applicazione dell’art. 16 nonies L. n. 82/1991 impone una valutazione giuridica quanto mai
approfondita poiché.. .essa supera le preclusioni derivanti dal richiamo dell’art. 4-bis 0.P.,
così come espressamente previsto dalla normativa di riferimento”.
Il ricorrente pone il tema dell’applicabilità al collaboratore di giustizia, già condannato
per reati ostativi ai sensi dell’art. 4-bis 0.P., del beneficio della liberazione anticipata
speciale.
Il rilievo è infondato.
Si richiamano, al riguardo, le condivisibili considerazioni svolte nelle recenti pronunce
di questa Sezione n. 14818/2015, ric. Saponaro e n. 17411/2015, ric. Di Maggio.
In esse si è osservato che, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, la
condizione di collaboratore di giustizia non può comportare alcun automatismo ai fini della
concessione della liberazione anticipata speciale, valendo, anche in relazione a tale istituto, i
presupposti, le condizioni e le esclusioni previsti dall’art. 4 L. n. 10/2014, a cominciare dalla
preclusione del beneficio nei confronti dei condannati per i reati “ostativi” indicati nell’art. 4bis 0.P..

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Non si è in presenza, perciò, di una situazione in cui l’accesso al beneficio è in radice

Invero, le norme sulla collaborazione operano su un piano diverso rispetto
all’elencazione nell’art. 4-bis del “catalogo” dei reati per i quali è intervenuta condanna:
consentono una deroga alle vigenti disposizioni in tema di liberazione condizionale, permessi
premio e detenzione domiciliare dopo un breve periodo di espiazione della pena.
Si è, quindi, in presenza di un sistema normativo ed articolato di “premialità” che
valorizza la scelta del soggetto di recidere i collegamenti con il contesto criminale di

con la giustizia, già destinatario del sistema sotto-premiale in questione, qualunque beneficio
penitenziario.
Esiste, cioè, una discrezionalità legislativa che, nel caso di specie, è ancor più
giustificata dalla finalità prevalente della norma sulla liberazione anticipata “speciale” che è
totalmente estranea alle esigenze di premialità correlate a scelte collaborative: quella, cioè,
di rendere possibile – con un intervento di natura eccezionale e con l’applicazione limitata
nel tempo – una qualche forma di riparazione a possibili trattamenti inumani e degradanti,
più volte stigmatizzati in sede sovranazionale, mediante l’ampliamento del beneficio di
riduzione del tempo di permanenza in carcere.
La censura del ricorrente disconosce la finalità composita della norma sulla
liberazione anticipata speciale e la sua natura eccezionale e transitoria, pretendendo di
ricondurre integralmente la previsione al beneficio della liberazione anticipata ordinaria e ai
suoi presupposti.
Non può, neppure, condividersi l’affermazione difensiva, fondata su di una non
consentita presunzione generalizzante, che il soggetto ammesso alla liberazione condizionale
per effetto delle disposizioni di favore applicabili ai collaboratori di giustizia abbia conseguito
un maggiore grado di recupero sociale rispetto al detenuto in carcere, dipendendo tale
risultato dal grado di adesione individuale al percorso trattamentale e dalle concrete
opportunità rieducative di cui ci si è giovati.
E’ da escludere, pertanto, che la persona in liberazione condizionale, pur se
collaboratore di giustizia, sia, in virtù della predetta condizione e di tale status, di per sé più
meritevole del detenuto che è in carcere.
La risposta negativa – anche in chiave di controllo di costituzionalità – alla doglianza
difensiva può, in sintesi, tradursi nell’affermazione per cui le modalità di rinvio alle sole
fattispecie di reato previste dall’art. 4-bis O.P. contenute in chiave ostativa nell’art. 4,
comma 1, L. n. 10/2014 escludono che il soggetto condannato per uno di tali delitti possa
accedere al beneficio della liberazione anticipata speciale pur nel caso di prestata
collaborazione con l’Autorità giudiziaria che abbia consentito al condannato di accedere a

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provenienza, ma che non impone affatto al legislatore di applicare a colui che ha collaborato

misure alternative alla detenzione o alla liberazione condizionale ai sensi dell’art. 16 nonies
L. n. 82/91.
5. Infine, va rilevato che il provvedimento impugnato non ha ravvisato la ragione
dell’esclusione dalla maggiore detrazione di pena contemplata dalla liberazione anticipata
speciale nell’impossibilità giuridica e fattuale di cumulare due benefici penitenziari, per la cui
fruizione non sussiste nemmeno un ostacolo rinvenibile nella disciplina normativa ìn verifica.

Sorveglianza, anche se ne va integrata la ratio decidendi nei termini previsti dall’art. 619
c.p.p., nel senso come sopra precisato.
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015

Il Consigli

estensore

6. Corretto, in conclusione, deve ritenersi il provvedimento reiettivo del Tribunale di

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