Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35830 del 27/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35830 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HASANI MENTOR N. IL 07/02/1980
avverso la sentenza n. 2219/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
26/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2013 la relazione fat dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
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Udito il Procuratore Generale in persona aq Dott. Cche ha concluso per
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Udito, per la
Uditi d:or Avv.

l’Avv

Data Udienza: 27/06/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26/1/2012, condannò alla
pena dell’ammenda stimata di giustizia Hasani Mentor, per avere guidato
senza patente.

2.1. Avverso la detta sentenza l’imputato proponeva appello, che,
stante il combinato disposto degli artt. 568, u.c. e 593, comma 3, cod. proc.

2.2. Con la detta impugnazione lo Hasani prospettava che, stante la
inutilizzabilità delle dichiarazioni del predetto, ai sensi dell’art. 62, cod. proc.
kickA-ct.
pen., non era rimast ,5Dn certezza la guida senza patente.
Inoltre il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti
generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto l’avv.
Sabrina Ippoliti del Foro di Roma, che ha proceduto a redigere l’impugnazione
nell’interesse dell’imputato, non consta essere iscritto nell’albo dei
professionisti abilitati al patrocinio innanzi la Corte Suprema di Cassazione.
Infatti, sull’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato
non cassazionista, in violazione dell’art. 613 c.p.p., non può influire il principio
di conversione o di qualificazione giuridica dell’impugnazione, espresso in
maniera innovativa dall’art. 568 c.p.p., poiché è espressione di principi
generali che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la
presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito, altrimenti si
avrebbe una sostanziale elusione del cit. art. 613, che non può ritenersi
inapplicato in detta ipotesi, tanto più che l’istituto della conversione in materia
processuale si atteggia quale ulteriore espressione del principio della
conservazione degli atti e si ispira ad un “favor impugnationis”, che tuttavia
non può comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di
ciascun mezzo di gravame (Cass., Sez. III, 8/11/1994).

4.

All’epilogo consegue la condanna della ricorrente alle spese

processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, stimata congrua, di cui
in dispositivo.

P.Q.M.

pen., veniva d’ufficio trasmesso a questa Corte, con nota del 30/12/2012.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 27/6/2013.

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