Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35830 del 19/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35830 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIARLANTE MATILDE N. IL 05/01/1953
avverso l’ordinanza n. 20969/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 24/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
-frAteisentite le conclusioni del PG Dott. e OrterQ–A”-is k.4.4km–,

Uditi difensor Avv.;

LC

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A

Data Udienza: 19/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 24.6.2014 la quinta sezione della Corte di cassazione ha rigettato il
ricorso proposto da CIARLANTE MATILDE avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in
data 9.11.2011, la quale aveva confermato la condanna della predetta per il reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella qualità di amministratrice
di fatto della IMMOBILIARE SERENA SRL, dichiarata fallita il 13.3.2002.

cassazione ricorso ex art.625-bis cod. proc. pen. denunciando un errore materiale nella
percezione della norma applicabile, non avendo la Corte di cassazione applicato la legge
28.4.2014 n. 67, la qual 4a previsto che, nei casi in cui si è proceduto in assenza
dell’imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi degli artt. 420-ter e
420-quater, il giudice dell’impugnazione deve annullare la sentenza impugnata e trasmettere
gli atti al giudice di primo grado per nuovo giudizio.

El

Nel caso in esame era provata la violazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen., poich ‘l’udienza
preliminare del 7.7.2005, che si è svolta in assenza dell’imputata, causa l’impedimento del
difensore era stata rinviata al 20.10.2005, ma non era stato dato avviso all’imputata della
data del rinvio.
La difesa ha quindi chiesto, previa correzione dell’errore materiale per mera svista della
mancata applicazione delle nuove disposizioni del codice di rito (artt. 604/5-bis e 623/1 lettera
b), di annullare la sentenza in data 9.11.2011 della Corte d’appello nei confronti di Ciarlante
Matilde,con rinvio degli atti al giudice di primo grado.

Rileva questa Corte che il ricorso è inammissibile, poiché il ricorso straordinario previsto
dall’art.625-bis cod. proc. pen. è ammesso solo per errori di fatto contenuti nel provvedimento
pronunciato dalla Corte di cassazione e non per errori di diritto.
La ricorrente ha riproposto una questione di diritto che era stata già sottoposta alla quinta
sezione penale della Corte di cassazione, vale a dire la nullità dell’udienza preliminare in data

In data 20.1.2015 il difensore della Ciarlante ha depositato nella cancelleria della Corte di

20.10.2005, della quale — secondo la difesa — doveva essere dato avviso all’imputata, in
quanto alla precedente udienza del 7.7.2005 la stessa era assente e l’udienza era stata rinviata
per impedimento del suo difensore.
La Corte di cassazione aveva respinto la suddetta eccezione, osservando che l’imputata era
stata già dichiarata contumace, e quindi non le spettava l’avviso del rinvio dell’udienza poiché
era rappresentata dal difensore che aveva ritualmente sostituito il suo difensore di fiducia.
Pertanto, poiché il ricorso straordinario è stato proposto per un motivo non ammesso
dall’art.625-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella
proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento
1
/i11-)

della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa
Corte.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 19 marzo 2015

Il Consigliere estensore

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