Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3583 del 20/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 3583 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Sabia Solone, nato a Ascea il 24/03/1954

avverso l’ordinanza del 18/08/2015 del Tribunale del riesame di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia
Di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Carlo Bassolì, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato veniva confermato il decreto del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo della Lucania del

1

Data Udienza: 20/10/2015

10/07/2015, con il quale era disposto il sequestro preventivo, nei confronti di
Solone Sabia,
1.1. delle quote sociali della Chisab s.r.I., della CDS s.r.l. e della Summer
s.r.l. e di beni mobili ed immobili ed attrezzature delle strutture alberghiere
Solone Grandi Eventi e Hotel Residence Solone, in quanto beni la cui disponibilità
avrebbe consentito la prosecuzione dell’attività criminosa in relazione a reati di
cui all’art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ipotizzati nell’aver il Sabia, quale
amministratore di fatto della fallita Atenea s.r.I., simulato la cessione di un ramo

relative agli anni dal 2005 al 2010, e, quale amministratore di fatto della fallita
Solant s.p.a., simulato la cessione di un ramo d’azienda alla CDS, che a sua volta
lo cedeva alla Summer;
1.2. di quattro immobili siti in Ascea, in quanto equivalente del profitto del
reato di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ipotizzato nell’essersi il Sabia,
quale amministratore di fatto della Atenea s.r.I., sottratto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto con la cessione del
ramo d’azienda di cui sopra.
2. L’indagato ricorrente deduce:
2.1. violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di inefficacia della misura;
premesso che il Sabia, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari,
presentava richiesta di riesame sull’applicazione sia di detta misura che di quella
reale il 31/07/2015, e che il Tribunale riceveva gli atti del procedimento il
successivo 6 agosto, la pronuncia dell’ordinanza al 18 agosto, oltre il termine di
dieci giorni dalla ricezione degli atti, avrebbe comportato non solo l’inefficacia
della misura personale, in effetti dichiarata dal Tribunale, ma anche quella della
misura reale ai sensi dell’art. 324, commi quinto e settimo, cod. proc. pen. e del
richiamato art. 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen.;
2.2. violazione di legge e mancanza di motivazione sulla configurabilità dei
reati; la valutazione complessiva delle risultanze procedimentali escluderebbe
che intento del Sabia fosse quello di sottrarre ai creditori i beni delle società
piuttosto che quello di risolvere problemi di indebitamento; dalle dichiarazioni del
curatore e dell’addetto alla contabilità non emergerebbero condotte manipolative
su quest’ultima; sul reato di omesso versamento delle imposte il provvedimento
impugnato conterrebbe un generico richiamo ad accertamenti in sede tributaria e
non avrebbe esaminato le questioni relative alla validità probatoria delle
presunzioni adottate in quella sede e della sussistenza del dolo specifico di
evasione fiscale; difetterebbe la motivazione sul rapporto causale fra le condotte
ed il dissesto e sulle censure proposte con la richiesta di riesame anche in ordine
all’utilizzabilità del verbali di constatazione;

d’azienda alla Chisab, distratto beni strumentali e sottratto le scritture contabili

2.3. violazione di legge e mancanza di motivazione sulla pertinenza dei beni
sequestrati; questi ultimi sarebbero stati individuati solo in quanto attribuibili
all’imputato, non essendone valutata la riconducibilità ai reati o, per il sequestro
per equivalente, la loro esatta rispondenza al prezzo o al profitto degli stessi; il
provvedimento avrebbe colpito beni facenti parte del patrimonio societario e
lecitamente acquisiti in epoca precedente a quella dei reati.

1. I motivi dedotti sul rigetto dell’eccezione di inefficacia della misura, per
essere la pronuncia del Tribunale intervenuta oltre il termine di dieci giorni dalla
ricezione degli atti, sono inammissibili.
E’ ben vero che l’argomentazione del Tribunale, per la quale il richiamo
dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. ai termini previsti dai commi nono
e decimo del precedente art. 309 non renderebbe perentori detti termini per il
procedimento di riesame in materia cautelare reale, è valida per il termine di
cinque giorni previsto dal quinto comma dell’art. 309 per la trasmissione degli
atti al Tribunale, al quale si sovrappone il diverso e non perentorio termine
specificamente indicato per il riesame del provvedimenti cautelari reali dal terzo
comma dell’art. 324, ma non anche per il termine di dieci giorni dalla ricezione
degli atti dettato per la pronuncia sulla richiesta di riesame, la cui perentorietà,
espressamente prevista a pena di inefficacia della misura dal comma decimo
dell’art. 309, si estende invece alle procedure in materia cautelare reale in forza
del richiamo a tale disposizione del settimo comma dell’art. 324, in assenza di
ulteriori e contrarie indicazioni normative (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013,
Cavalli, Rv. 255582; Sez. 3, n. 14603 del 24/03/2015, Ricci, Rv. 263334; Sez. 2,
n. 53674 del 10/12/2014, Golino, Rv. 261856). Il rilievo del ricorrente, per il
quale la decisione sull’istanza di riesame sarebbe intervenuta oltre quest’ultimo
termine, è tuttavia fondato su un’affermazione, quella per la quale gli atti
sarebbero pervenuti al Tribunale il 06/08/2015, meramente assertiva, non
documentata e pertanto generica, a fronte non solo di quanto rilevato nel
provvedimento impugnato in ordine alla ricezione degli atti nella diversa e
successiva data del 08/08/2015, ma anche della relativa annotazione apposta sul
frontespizio del fascicolo procedimentale, che conferma tale data; rispetto alla
quale la decisione del Tribunale, pronunciata il 18 agosto e dunque entro il
decimo giorno, risulta di conseguenza tempestiva.

2. I motivi dedotti sulla configurabilità dei reati sono infondati.
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ in primo luogo generica la censura di inutilizzabilità dei verbali di
constatazione, formulata unicamente mediante il richiamo a non meglio precisate
questioni proposte sul punto con l’istanza di riesame, laddove peraltro il
provvedimento impugnato, nel richiamare quanto osservato nell’ordinanza
applicativa della misura, indicava le fonti probatorie in risultanze più ampiamente
e diversamente identificate nei risultati delle indagini della Guardia di Finanza,
nella relazione del curatore del fallimento della Atenea e nella consulenza tecnica
del pubblico ministero.

provvedimento impugnato era motivato in base agli elementi appena indicati,
evidenziando come dagli stessi emergesse la cessione di attività dall’una all’altra
delle società interessate, appositamente costituite pochi mesi prima e
fittiziamente intestate a prestanome o ai figli dell’indagato, in assenza di
passaggi di denaro e con permanenza delle posizione debitorie in capo alle
società cedenti. Argomenti, questi, ai quali il ricorrente oppone considerazioni di
merito sull’asserito intento del Sabia di risolvere problemi di indebitamento delle
società, che comunque non escluderebbe il carattere distrattivo delle operazioni.
Anche per quanto concerne l’ipotesi di bancarotta documentale, le censure
contenute nel ricorso si risolvono in considerazioni di merito sulle dichiarazioni
del curatore e dell’addetto alla contabilità in ordine a condotte manipolative sulle
scritture, che comunque erano valutate dal Tribunale, che ne sottolineava
l’irrilevanza rispetto al dato oggettivo del mancato rinvenimento della
documentazione contabile.
Insussistente, con riguardo ad entrambe le ipotesi di bancarotta, è il
lamentato vizio di mancanza di motivazione sul rapporto causale fra le condotte
ed il dissesto, nel momento in cui, a prescindere dal testuale richiamo
dell’ordinanza impugnata all’art. 223 legge fall., le fattispecie per le quali si
procede venivano chiaramente individuate in quelle di bancarotta fraudolenta,
alle quali detto rapporto è estraneo.
Quanto infine al reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, la censura di
difetto motivazionale, nell’asserita genericità del richiamo agli accertamenti
tributari, è infondata laddove tale richiamo veniva operato dal Tribunale ai soli
fini della ravvisabilità del presupposto dell’esistenza di un debito tributario della
Atenea, derivante nella specie da omessi versamenti di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, relativamente agli anni dal 2007 al 2009, per complessivi €
535.698; mentre la configurabilità della condotta di simulata alienazione di beni
per sottrarli alle procedure di riscossione di tale debito era motivata in base a
quanto esposto in precedenza sul passaggio del ramo d’azienda della Atenea alla
Chisab, come gli altri riguardanti gli ulteriori beni in premessa indicati, al solo
4

(Il

Quanto alla ravvisabilità dell’ipotesi di bancarotta patrimoniale, il

fine di evitare che gli stessi fossero aggrediti dai creditori della fallita, fra i quali
l’erario. Essendo di conseguenza irrilevante la problematica della validità
probatoria delle presunzioni adottate in sede tributaria, la motivazione sul dolo
specifico di evasione fiscale, della quale il ricorrente lamenta la mancanza, era
invece esposta nel riferimento dei giudici di merito al sostanziale svuotamento
della società, per effetto della cessione del ramo d’azienda, ed alla conseguente
impossibilità di onorare l’indicato debito tributario, nell’ambito del complessivo
disegno di sottrazione di attività alle società fallite e di mantenimento delle

motivazione per quanto detto in precedenza. Tanto in conformità ai principi
stabiliti da questa Corte sull’attitudine di condotte, idonee a rendere anche solo
in parte inefficace l’azione recuperatoria dell’amministrazione finanziaria, ad
integrare il reato in esame (Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei, Rv. 256376;
Sez. 3, n. 19595 del 09/02/2011, Vichi, Rv. 250471), e specificamente affermati
con riguardo alla simulata alienazione di cespiti aziendali (Sez. 3, n. 37389 del
16/05/2013, Ravera, Rv. 257589).

3. Sono infine inammissibili i motivi dedotti sulla pertinenza dei beni
sequestrati.
Il tema non risulta invero oggetto delle censure proposte con la richiesta di
riesame. Ma, a parte questo, sul sequestro delle quote sociali e delle strutture
alberghiere il ricorso contiene una generica doglianza di carenza motivazionale
sul punto, a fronte di quanto osservato nel provvedimento impugnato in ordine
alla finalità di impedire che la disponibilità dei beni indicati consentisse la
prosecuzione dell’attività illecita. E, per quanto concerne il sequestro per
equivalente degli immobili, il ricorrente non deduce che i beni avessero valore
superiore alle imposte evasa, il cui importo veniva specificamente indicato dal
Tribunale come vantaggio del reato a cui il sequestro era commisurato, in
conformità ai principi stabiliti da questa Corte in materia di ravvisabilità di detto
vantaggio, confiscabile anche nella forma dell’equivalenza, nel mancato
pagamento del tributo (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036).
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5

2

situazioni debitorie a carico di queste ultime, anch’esso oggetto di adeguata

Così deciso il 20/10/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA