Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3583 del 15/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 3583 Anno 2015
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GROTTO LUCIANO N. IL 13/02/1960
SCALA ROSALBA N. IL 04/01/1955
avverso la sentenza n. 397/2010 TRIBUNALE di CASALE
MONFERRATO, del 01/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/10/2014

Il Sostituto Procuratore generale, dr. Mario Fraticelli, ha concluso per iscritto
chiedendo l’accoglimento del ricorso di Scala, con rideterminazione della pena in
1 anno, 8 mesi e 10 giorni di reclusione e la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso di Grotto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1 marzo 2013, il Tribunale di Casale Monferrato

pena di due anni di reclusione per il primo ed un anno e 10 mesi di reclusione
(condizionalmente sospesa) per la seconda.
1.1 Ad entrambi gli imputati era contestata la bancarotta fraudolenta
documentale e patrimoniale della società OMG s.r.I., il primo quale
amministratore unico dal 4 giugno 1999 al 14 gennaio 2001 e successivamente
quale amministratore di fatto e la seconda quale amministratore unico dal 15
gennaio 2001 al 21 febbraio 2006 (capo a); ad entrambi era contestata la
bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale della società OMG SERVICE
s.r.I., nelle medesime rispettive qualità (capo b); al solo Grotto Luciano era
contestata la bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale della società
OMG TRASPORTI s. r.l. (capo c).
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati, con distinti atti del
difensore, avv. Stefano Marenco.
2.1 Grotto Luciano deduce violazione all’articolo 606, lettera b) ed e), cod.
proc. pen. in relazione agli artt. 216 L. fall., 2639 cod. civ. e 133 cod. pen.,
poiché a suo giudizio la sentenza avrebbe dovuto motivare in ordine alla qualifica
di amministratore di fatto delle società OMG s.r.l. ed OMG SERVICE s.r.l.
attribuita all’imputato, mancando nel capo di imputazione gli elementi indicati
dall’articolo 2639 cod. civ.; tale difetto di motivazione si ripercuote anche sul
calcolo della pena.
2.2 Scala Rosalda deduce violazione all’articolo 606, lettera b), c) ed e), cod.
proc. pen., in relazione all’art. 522 cod. proc. pen. e totale carenza di
motivazione, con riferimento all’aumento applicato per il capo c)
dell’imputazione.
2.3 In particolare si osserva che il reato riguardante la OMG TRASPORTI
s.r.l. non era neanche contestato all’imputata, per cui l’aumento di due mesi e
15 giorni di reclusione, applicato per tale reato, è illegittimo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2

applicava a Grotto Luciano e Scala Rosalda, su concorde richiesta delle parti, la

1. Il ricorso di Scala Rosalda è fondato.
1.1 Il Tribunale ha infatti recepito un accordo che contemplava anche i reati
di cui al capo C, contestati al solo Grotto Luciano e, conseguentemente, ha
applicato una pena in difetto di contestazione.
L’illegalità insita nell’applicazione della pena per un reato non contestato
implica l’esclusione della validità dell’accordo concluso fra le parti del processo e
ratificato dal giudice e pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata.
L’annullamento peraltro deve avvenire senza rinvio, con trasmissione degli

Monferrato, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)
in quanto le parti del processo potranno – o no – rinegoziare l’accordo su altre
basi e nel caso contrario il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario.
2. Il ricorso di Grotto Luciano è inammissibile.
2.1 Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt.
444 e seg. cod. proc. pen.), queste non possono prospettare con il ricorso per
cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata
per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa – come giuridicamente qualificata – non può
essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far
valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti
alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in
questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di
cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge (Sez. U, n. 20 del
27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari, Rv.
247539).
2.2 La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13
giugno 2000), anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Scala Rosalda e
dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Alessandria per l’ulteriore corso.
Dichiara inammissibile il ricorso di Grotto Luciano, che condanna al pagamento
3

atti al Tribunale di Alessandria (essendo stato soppresso il Tribunale di Casale

delle spese processuali ed al versamento della somma di €1.500,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014
Il Presidente

Il con igli re estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA