Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35829 del 19/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35829 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE NITTO RONZINO N. IL 29/10/1975
avverso l’ordinanza n. 768/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
30/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
l:/sentite le conclusioni del PG Dott. i), CTisLe, rtsL
koz_.

Udit i difensor Avv.;

Q”, C/0

Data Udienza: 19/03/2015

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 30.10.2014 il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’appello di DE
NITTO RONZINO avverso il provvedimento in data 26.9.2014 con il quale il GIP del Tribunale di
Lecce aveva rigettato l’istanza di revoca della custodia cautelare per sopravvenuta mancanza
di gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto in ordine al tentato omicidio in danno di
Greco Vincenzo, avvenuto 1’1.7.2010.

era stato addebitato nell’ordinanza cautelare, non impugnata dal De Nitto, a costui ed a
Campana Francesco, quest’ultimo riconosciuto dalla parte lesa Greco Vincenzo.
Secondo la ricostruzione contenuta nell’ordinanza cautelare, i due, che indossavano un casco
integrale, si erano recati davanti all’abitazione del Greco, sita al piano terra, a bordo di una
motocicletta di grossa cilindrata, condotta dal De Nitto; a sparare contro la vittima era stato il
passeggero della moto, Campana Francesco, il quale aveva voluto vendicare il pestaggio di suo
fratello, Campana Antonio, subìto nel carcere di Lecce il 23.6.2004 ad opera di Greco
Leonardo, fratello di Greco Vincenzo.
Secondo il Tribunale, risultavano attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Penna
Ercole il quale aveva affermato di aver saputo dal De Nitto che a compiere la suddetta azione
contro Greco Vincenzo erano stati lo stesso De Nitto insieme a Campana Francesco. Il Penna
aveva anche aggiunto che due o tre giorni dopo il fatto aveva saputo da Mitrugno Paolo,
gestore di un autolavaggio di Misagne, che lo stesso aveva visto, un’ora prima dell’agguato in
danno del Greco, il De Nittoa bordo di una motocicletta di grossa cilindrata che si era fermato a
parlare con il nipote di Gagliardi Gianni.
Altro collaboratore di giustizia, Cosimo Guarini, aveva riferito che all’azione contro Greco
Vincenzo avevano partecipato De Nitto Ronzino – come aveva appreso in carcere sentendo
parlare dell’azione Solazzo Vincenzo e Romano Marcello – e Campana Sandro, come gli aveva
confidato il predetto Romano, suo cognato, il quale gli aveva detto anche di aver visto il De
Nitto, poco prima dell’agguato, a bordo di una moto di grossa cilindrata.

Il Tribunale riportava con cura gli elementi di prova in base ai quali il tentato omicidio suddetto

Dopo l’emissione dell’ordinanza cautelare, il quadro accusatorio si era rafforzato, secondo il
Tribunale, per le dichiarazioni di Gravina Francesco – il quale aveva dichiarato che autori del
tentato omicidio erano stati Campana Francesco e De Nitto Ronzino, come aveva saputo da
quest’ultimo – e per quelle rese da Perez Alessandro, il quale aveva indicato uno degli autori
materiali del tentato omicidio nel De Nitto ed il secondo esecutore nella persona di Campana
Sandro.
Pignataro Fabio, invece, aveva attribuito il delitto de quo ai fratelli Sandro e Francesco
Campana, ma successivamente aveva ritrattato l’accusa, affermando di avere solo letto i
giornali che avevano riportato l’episodio.
Il Tribunale non riteneva attendibili neppure le dichiarazioni di Leonardo Greco, fratello della
persona offesa, il quale anche lui aveva indicato come autori del tentato omicidio i fratelli
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Sandro e Francesco Campana, per averlo saputo da un cugino di Basile Francesca (moglie della
vittima),in quanto risultavano pienamente attendibili le dichiarazioni di Greco Vincenzo e della
moglie, dalle quali si evinceva che non era stato riconosciuto il conducente della moto.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di De Nitto Ronzino,
chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, non potevano costituire gravi indizi di colpevolezza a carico del De Nitto

in quanto, oltre a non essere sempre coincidenti tra loro,erano in contrasto con quelle,
anch’esse de relato, di Pignataro Fabio e Greco Leonardo, quest’ultimo fratello della parte lesa.
Non si era tenuto conto, oltre che del contrasto tra le suddette dichiarazioni, anche del fatto
che il De Nitto era del tutto privo di movente, poiché non era risultato che fosse stato coinvolto
nel pestaggio subito da Campana Antonio nel carcere di Lecce o che avesse motivi di
risentimento nei confronti di Greco Vincenzo.
L’indicazione di Campana Francesco e Campana Sandro, come autori dell’azione punitiva nei
confronti di Greco Vincenzo, doveva invece apparire più credibile proprio perché entrambi
avevano motivi di risentimento nei confronti della vittima.
Inoltre, non si era tenuto conto, secondo il ricorrente, che la ritrattazione del Pignataro non era
credibile (aveva dichiarato di aver reso le prime dichiarazioni in stato di confusione mentale
per il suo stato di tossicodipendenza) e che Greco Leonardo, in quanto fratello della vittima,
era particolarmente interessato ad apprendere il reale svolgimento dei fatti e non aveva alcun
interesse a riferire notizie non vere.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
Non è contestato che Campana Francesco ha compiuto il tentato omicidio in danno di Greco
Vincenzo, recandosi a bordo di una motocicletta, condotta da un complice, davanti
all’abitazione del predetto Greco ed esplodendo vari colpi di pistola contro lo stesso, con

le indicate dichiarazioni de relato dei collaboratori di giustizia Penna, Guarini, Gravina e Perez,

l’intento di vendicare un pestaggio in carcere subìto dal proprio fratello, Campana Antonio,
anche ad opera di Greco Leonardo, fratello della suddetta parte lesa.
Campana Francesco era stato riconosciuto con sicurezza dalla vittima, la quale aveva
dichiarato di non aver potuto riconoscere il conducente della moto sulla quale viaggiava il
predetto Campana.
Il conducente della suddetta moto è stato individuato dagli inquiren+ base alle convergenti
dichiarazioni de relato di collaboratori di giustizia – Penna Ercole, GuariniCosimo,Gravina
Francesco e Perez Alessandro – tutte ritenute attendibili, con attenta motivazione, dal
Tribunale.
Il ricorrente ha contestato l’attendibilità dei suddetti collaboratori, per il fatto che le loro
dichiarazioni non erano del tutto coincidenti (il Guarini ed il Perez avevano riferito che, insieme
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Trasmessa copia ex art. 2
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al De Nitto, aveva agito Campana Sandro) ed ha sostenuto che dovevano essere ritenute più
credibili le dichiarazioni rese da Pignataro Fabio e da Greco Leonardo, i quali avevano indicato
come autori del tentato omicidio de quo i fratelli Sandro e Francesco Campana.
In questa sede non devono essere esaminati gli atti del procedimento, ma deve essere
verificata sotto il profilo logico giuridico soltanto la motivazione del provvedimento impugnato,
e pertanto non è compito di questa Corte entrare nel merito al fine di stabilire quali siano le
dichiarazioni più attendibili tra quelle sopra menzionate.

Penna, del Guarini, del Gravina e del Perez,e non affidabili le dichiarazioni rese dal Pignataro e
da Greco Leonardo.
Ha rimarcato che i primi quattro, che avevano reso dichiarazioni autonome e del tutto
indipendenti tra loro, avevano concordemente indicato nel De Nitto la persona che si trovava
insieme all’autore materiale del tentato omicidio di cui trattasi, ed il Penna e il Gravina
avevano precisato di aver saputo dal De Nitto che era stato lo stesso ad accompagnare in moto
Campana Francesco, il quale aveva sparato contro Greco Vincenzo.
Ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del Pignataro, non solo perché erano state ritrattate,
ma anche perché non era stata chiarita la fonte dalla quale avrebbe appreso le notizie sul
tentato omicidio de quo. Anche le dichiarazioni di Greco Leonardo sono state considerate poco
attendibili, poiché in contrasto con il fatto che sia Greco Vincenzo che la di lui moglie avevano
credibilmente dichiarato di non aver potuto riconoscere il conducente della moto.
Il ricorrente non ha indicato alcun vizio logico o giuridico nella suddetta motivazione, né ha
denunciato un qualche travisamento delle prove da parte del Tribunale, limitandosi a sostenere
una diversa interpretazione delle risultanze processuali che, per le ragioni indicate, non può
essere apprezzata in sede di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto
penitenziario, ai sensi dell’art. 94/1-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma in data 19 marzo 2015
Il Consigliere estensore

Il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del

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