Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35828 del 19/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35828 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALATI MASSARO GIANNI N. IL 03/11/1975
avverso l’ordinanza n. 1.513/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
29/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
.1sette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 19/03/2015

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 29.7.2014 il Tribunale del riesame di Catania confermava l’ordinanza del
GIP del Tribunale di Catania in data 30.6.2014 con la quale era stata disposta la custodia
cautelare in carcere di GALATI MASSARO GIANNI.
Il Tribunale premetteva che la predetta ordinanza cautelare era stata emessa nell’ambito
dell’operazione “Ippocampo” riguardante, fra l’altro, l’associazione di stampo mafioso
denominata clan dei carcagnusi, capeggiata da Santo Mazzei, associazione già riconosciuta
come mafiosa in precedenti sentenze ed ordinanze, dedita tra l’altro a traffici di droga.

Antonino e Riccombeni Prospero di partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di
sostanze stupefacenti (capo B) e dei reati fine commessi nel periodo di operatività
dell’associazione (capo B1).
Dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, e in particolare dal linguaggio allusivo
adoperato dagli indagati, si evinceva l’esistenza tra i predetti di traffici di sostanze
stupefacenti.
Non risultava fondata, secondo il Tribunale, l’obiezione della difesa con la quale era stata
contestata la partecipazione dell’indagato all’associazione, in quanto dal contenuto delle
telefonare intercettate si poteva evincere l’inserimento stabile del predetto nella struttura
associativa e la partecipazione dello stesso alle attività criminali del gruppo, anche in periodo
precedente alle disposte intercettazioni.
In molte conversazioni intercettate il Galati, inoltre, aveva fatto incongrui riferimenti a
ricariche telefoniche, da acquistare in grandi quantità per altri soggetti, ed al recupero di
somme di denaro.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento per mancanza di motivazione con riguardo alla sussistenzadi gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai delitti contestati.
Al ricorrente era stata contestata la partecipazione ad un’associazione finalizzata allo spaccio di
sostanze stupefacenti operante dal novembre 2010 al febbraio 2012, nonché genericamente il

Il Galati Massaro era accusato, in concorso con Mazzei Sebastiano, Pappalardo Mario, Sgroi

concorso nello spaccio di sostanze stupefacenti con gli altri partecipi all’associazione nello
stesso periodo in cui l’associazione aveva operato.
Secondo il ricorrente, senza adeguata motivazione il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza di
gravi indizi di colpevolezza sia in ordine alla partecipazione alla contestata associazione, sia in
ordine ai contestati episodi di spaccio, senza però considerare: il breve periodo, di soli tre
mesi, che aveva visto coinvolto il Galati nella presunta attività di spaccio, nonostante le
indagini si fossero protratte per anni nei confronti del gruppo capeggiato da Mazzei
Sebastiano; la mancanza di stretti rapporti dell’indagato con il Pappalardo, desumibile dal fatto
che nella conversazione del 21.12.2010 aveva chiesto allo stesso le coordinate bancarie per
effettuare a suo favore un bonifico; l’ambiguità di molte telefonate intercettate, alle quali non
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poteva essere dato con certezza il significato dato dall’accusa; nessuno dei numerosi
collaboratori di giustizia che avevano riferito sul gruppo capeggiato da Mazzei Sebastiano
aveva riconosciuto o sentito parlare di Galati Massaro; le somme a cui il Galati aveva fatto
riferimento nelle conversazioni intercettate erano di piccolissima entità, come risultava anche
dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, e quindi incompatibili con un traffico di sostanze
stupefacenti; oltre al contenuto delle telefonate, non era stato raccolto alcun elemento dal
quale desumere una partecipazione del predetto a traffici di sostanze stupefacenti.

Con i motivi di ricorso sono state proposte questioni di fatto, non proponibili in sede di
legittimità, ovvero sono state riproposte questioni già sollevate davanti al Tribunale del
riesame, senza però tenere conto della risposta data dallo stesso Tribunale alle predette
questioni.
Preliminarmente si deve rilevare che l’aggravante di cui all’art.7 D.L.152/1991 era stata già
esclusa dal GIP nella motivazione dell’ordinanza cautelare nei confronti di Galati Massaro, e
non risulta dal ricorso che il ricorrente abbia chiesto una formale esclusione dell’aggravante al
Tribunale del riesame.
Il ricorrente non contesta la sussistenza del reato associativo – la costituzione nell’ambito
dell’associazione mafiosa di un’associazione, sempre capeggiata da Santo Mazzei, dedita a
traffici di sostanze stupefacenti – ma solo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico
del Galati Massaro con riguardo alla partecipazione all’associazione di cui all’art.74 DPR 309/90
ed ai relativi traffici.
Nel ricorso si è messo in evidenza che dalle intercettazioni risultava che l’indagato aveva avuto
rapporti con gli altri partecipi all’associazione per soli tre mesi, ma a questa stessa obiezione il
Tribunale aveva già dato risposta osservando che dal contenuto delle telefonate intercettate si
poteva evincere l’inserimento stabile nell’associazione del Galati Massaro e la partecipazione ai
traffici della stessa anche nel periodo precedente alle disposte intercettazioni.
Per dimostrare l’occasionalità dei rapporti del ricorrente con Pappalardo Mario, un esponente
dell’associazione, si è fatto riferimento ad una circostanza di fatto (la richiesta al predetto delle
sue coordinate bancarie) che, oltre a non essere particolarmente significativa, non può essere
verificata in sede di legittimità e non risulta neppure che sia stata sottoposta all’attenzione del
Tribunale.
Il ricorrente sostiene genericamente che il contenuto delle intercettazioni telefoniche sarebbe
ambiguo e non consentirebbe l’interpretazione data dal Tribunale, ma non indica alcuna
conversazione della quale i giudici di merito avrebbero travisato il significato.
Per contro, il Tribunale, con una deduzione del tutto logica, ha ritenuto che l’indagato, nelle
conversazioni in cui parlava di consegne di ricariche telefoniche, di notevoli quantità di
ricariche telefoniche da consegnare a diversi soggetti e di recupero di somme di denaro, si

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Trasmessa copia ex art. 23
n. i ter L. 8-8-95 A45332
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Roma, u
riferisse in realtà a quantitativi di sostanza stupefacente, essendo del tutto incongruo il
discorso se riferito alle ricariche telefoniche.
Poiché l’indagato risulta essere uno degli interlocutori delle conversazioni telefoniche in
questione, le stesse possono costituire piena prova, in base al contenuto, contro di lui sia della
partecipazione all’associazione contestata, sia della commissione di specifici episodi di spaccio
di sostanze stupefacenti.
Neppure ha rilievo il fatto che collaboratori di giustizia non abbiano fatto riferimento – secondo

l’oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi non
ammessi in sede di legittimità o manifestamente infondati.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella
proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento
della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa
Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto
penitenziario, ai sensi dell’art. 94/1-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma in data 19 marzo 2015
Il Consigliere estensore

il ricorrente – alla persona dell’indagato, non essendo stato neppure specificato quale sia stato

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