Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35827 del 15/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35827 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO PASQUALE N. IL 20/04/1967
avverso la sentenza n. 19359/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e,T,
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 15/07/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 5 marzo 2013, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato Russo
Pasquale, concesse le attenuanti generiche, ad anni due mesi 10 di reclusione ed
euro 4000 di multa per i reati a lui ascrittigli relativi alla detenzione di più armi
comuni da sparo, con matricola abrasa, acquistate o ricevute conoscendone
l’illecita provenienza, nonché del relativo munizionamento.
2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa il 17 dicembre 2013,

quattro giorni 20 di reclusione ed euro 3000 di multa, confermando nel resto la
sentenza di primo grado. Il giudice di appello ha osservato che il primo giudice
aveva concesso le attenuanti generiche, ma poi non aveva operato la relativa
riduzione nel calcolo della pena definitiva.
3. Avverso questa sentenza ha presentato ricorso per Cassazione Russo
Pasquale, a mezzo del difensore di fiducia, e ne chiede l’annullamento per
violazione di legge ovvero per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, rileva che la Corte distrettuale aveva omesso ogni valutazione in
ordine alla condotta dell’imputato, quale delineata nella sentenza di primo grado
che aveva riconosciuto il suo atteggiamento collaborativo. Inoltre, nella
determinazione della pena per la concessione delle attenuanti generiche, il
giudice di secondo grado non aveva indicato il motivo per cui aveva applicato
una riduzione inferiore al terzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Infondati sono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che riguardo
alla pena si è richiamata la pluralità delle armi oggetto di ricettazione detenute,
nonché il possesso di munizioni destinate all’uso delle stesse, che giustificavano
la individuazione della pena base superiore al minimo edittale e gli aumenti a
titolo di continuazione. La motivazione è idonea a far emergere in misura
sufficiente il pensiero del giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla
gravità effettiva del reato e alla personalità del reo e non è censurabile in sede di
legittimità. Anche relativamente alla misura della riduzione di pena per la
concessione delle attenuanti generiche, il giudice d’appello, pur non dovendo
trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica
valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma,
in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia conto

1

in accoglimento dell’appello dell’imputato, ha ridotto la pena ad anni due mesi

dei criteri adottati nella determinazione della diminuzione apportata “in misura
non superiore ad un terzo”. Nel caso di specie, l’operato richiamo alla gravità dei
fatti giustifica che di essa sia stato tenuto conto per applicare la riduzione
inferiore ad un terzo.
2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1000 alla cassa delle
ammende
P.Q.M.

spese processuali ed al versamento di euro 1000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 15 luglio 2015
Il Consigliere estensore

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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