Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35826 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35826 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANNA DOMENICO N. IL 11/08/1949
avverso la sentenza n. 1308/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del
31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 25/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
SANNA Domenico ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi cinque
di reclusione per i reati previsti dagli artt. 337, 341 bis e 582-585 cod. pen., e denuncia violazione della legge penale, assumendo:
1. che il reato di cui agli artt. 582, 585 e 576 n. 1, cod.pen. non è procedibile per
2. che il reato di cui all’art. 341 bis cod.pen. non sarebbe configurabile perchè il
fatto è avvenuto all’interno della sala d’attesa della caserma dei carabinieri;
3. che non sussiste il reato di cui all’art. 336 cod.pen. perché l’azione non era tale
da costringere il pubblico ufficiale a omettere l’atto dell’ufficio.
§2.
I
motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Il primo, perché il reato di lesioni personali, essendo stata contestata l’aggravante del nesso teleologico preveduta dall’art. 576 n. 1 cod.pen., è procedibile d’ufficio.
Il secondo, perché il fatto è avvenuto – come prevede la norma incriminatrice – é””J
‘in luogo aperto al pubblico’.
Il terzo, perché, per l’integrazione del reato contestato, non è necessario
che la violenza o minaccia consegucklo scopo voluto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.
difetto di querela;