Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35824 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35824 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HELG MARCO N. IL 13/10/1963
avverso la sentenza n. 2772/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 25/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
HELG Marco ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza,
assumendo che la denuncia di smarrimento degli assegni bancari non sarebbe menda-
§2.
Premesso che il sindacato sulla motivazione demandato alla Corte
di cassazione deve limitarsi a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo che
giustifichi le ragioni della decisione senza incorrere in evidenti illogicità, si osserva che,
nella fattispecie, le censure sollevate dal ricorrente, lungi dall’evidenziare i pretesi vizi
di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, propongono una diversa interpretazione delle risultanze processuali, sollecitando un sindacato di merito che non può
avere ingresso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.
ce, perché egli non rammentava la causale della loro emissione.